Per i benefici fiscali l’iscrizione al Coni non basta
L’associazione sportiva dilettantistica deve provare, quando diventa oggetto di contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta di esenzione o dell’agevolazione, poiché chi richiede tale diritto deve provare il possesso concreto dei requisiti. La formale iscrizione al registro CONI di per sé non è sufficiente a dimostrarne, così come l’esenzione contributiva in favore di asd non dipende dall’elemento formale di ente non commerciale ma soprattutto dall’effettivo svolgimento di un’attività senza finalità di lucro. Questo quanto stabilito dalla Cassazione con Sentenza n. 21185 depositata il 2 ottobre 2020.
Una Asd veniva raggiunta da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate contro il quale veniva depositato ricorso alla Ctp prima e alla Ctr successivamente ed entrambe ne accoglievano le motivazioni secondo le quali l’adozione di uno statuto contenente le clausole obbligatorie ai sensi dell’art. 90 della Legge 289/2002 e la formale iscrizione al Registro Coni erano atte a dimostrare il possesso dei requisiti di associazione sportiva dilettantistica e a usufruire dei benefici fiscali connessi.
L’Agenzia resiste e deposita ricorso in Cassazione la quale accoglie, seppur parzialmente, le ragioni della ricorrente secondo la quale le Commissioni nei primi due gradi di giudizio non sono entrate nella concreta verifica del possesso dei requisiti e non hanno gravato l’associazione dell’onere della prova, fatto imprescindibile quando si fa valere una forma di esenzione o agevolazione.
L’Agenzia infatti contestava il mancato rispetto delle clausole obbligatorie ai sensi dell’art. 90 della legge 289 del 2002 presenti nello statuto dell’asd ovvero il divieto di distribuzione di utili tra gli associati e una scarsa partecipazione alla vita assembleare che non possono essere dimostrati con la mera iscrizione al Registro CONI.
Per questi motivi non avendo onerato della prova della sussistenza in concreto dei requisiti posseduti dall’associazione sportiva, per accedere ai benefici, il ricorso dell’Agenzia è stato accolto con rinvio alla Ctr per la liquidazione delle spese.