Per gli Eventi sportivi internazionali, norme speciali per IVA

L’Agenzia delle Entrate con propria Risposta n. 193 pubblicata il 17 giugno 2019, ha autorizzato l’applicazione di criteri straordinari in relazione alla certificazione dei corrispettivi e alla liquidazione dell’IVA in occasione di una manifestazione sportiva che riveste carattere di eccezionalità con un numero molto elevato di spettatori.

Eutekne.info –  18 giugno 2019

Norme IVA speciali per gli eventi sportivi europei

Ammessa la certificazione mediante fattura e la liquidazione dell’IVA ante inizio della manifestazione

Simonetta LA GRUTTA

Con la risposta n. 193 pubblicata ieri, 17 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate ha autorizzato l’applicazione di criteri straordinari in relazione alla certificazione dei corrispettivi e alla liquidazione dell’IVA in occasione di una manifestazione sportiva di particolare rilevanza.

Più specificatamente, la fattispecie oggetto di istanza di interpello è relativa a una manifestazione sportiva che riveste carattere di eccezionalità sia perché gli eventi si terranno in paesi differenti dell’Europa, sia perché si prevede vi parteciperà un numero molto elevato di spettatori.
Per la vendita dei biglietti, l’istante si è avvalsa di una sua società partecipata, dotata di una piattaforma informatica il cui funzionamento è ampiamente descritto nel quesito.

Le motivazioni che hanno portato l’operatore economico a interpellare l’Amministrazione finanziaria risiedono nell’esigenza di applicare una procedura per la vendita e l’emissione dei biglietti uniforme nel territorio europeo, e in particolare negli Stati membri della Ue. A tale riguardo, l’Agenzia delle Entrate è stata preliminarmente resa edotta del fatto che le autorità competenti nelle altre nazioni in cui si svolgono le gare si sono già espresse favorevolmente.

La società istante, preliminarmente, ha ritenuto che le norme nazionali in materia di emissione di biglietti per eventi sportivi consentano sia l’utilizzo di “biglietterie automatiche connesse al sistema centrale gestito dal Ministero” che l’agire in base a procedure semplificate, in caso sussistano particolari condizioni (ex art. 6 del DPR 640/72) e si tratti di soggetti che organizzano attività di intrattenimento o spettacolo solo in via occasionale (art. 3 del DPR n. 544/99).

In considerazione delle caratteristiche della manifestazione sportiva cui l’istanza si riferisce e avendo analizzato la procedura che si intende seguire, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di poter derogare alle norme speciali previste dall’art. 74-quater del DPR 633/72 secondo cui, per ciò che qui interessa:
– le prestazioni spettacolistiche si considerano effettuate nel momento in cui tali manifestazioni hanno inizio (salvo quelle in abbonamento);
– gli obblighi di certificazione sono assolti mediante il rilascio del titolo di accessoemesso mediante apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.

Pertanto, nel caso di specie, i corrispettivi delle cessioni dei biglietti relativi alle gare che si disputeranno in Italia potranno essere certificati mediante emissione di fattura, anche in lingua inglese, da parte del rappresentante fiscale che l’operatore economico ha nominato ai sensi dell’art. 17, comma 3 del DPR 633/72.
In tale contesto, dunque, il biglietto emesso dalla piattaforma gestita dalla società controllante assolverà la sola funzione di titolo di legittimazione all’accesso.

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto ammissibile quanto sopra a condizione che la piattaforma informatica consenta il rispetto delle norme interne in materia di attività spettacolistiche e, in particolare, tra gli altri, che permetta l’emissione dei riepiloghi da trasmettere alla SIAE, come pure la corretta gestione delle fatture relative ai “biglietti omaggio” (senza applicazione dell’IVA nel limite massimo del 5% dei posti per settore).

Quanto ai “pacchetti ospitalità”, i quali danno diritto a usufruire di servizi di alloggio e ristorazione in aggiunta al titolo di accesso alla gara, questi dovranno seguire le ordinarie regole di fatturazione, non potendosi ravvisare alcun nesso di funzionalità (ossia accessorietà) tra l’attività spettacolistica e i servizi cui il pacchetto da diritto. Il rappresentante fiscale, pertanto, è tenuto a certificarne la cessione mediante l’emissione di fattura che riporti le aliquote cui sono soggette le diverse prestazioni di servizi.

In ultimo, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto fondate le richieste della società istante anche in merito ai termini di liquidazione dell’imposta. Non sono stati ravvisati motivi, infatti, per negare che l’IVA applicata in via di rivalsa sui biglietti sia liquidata mensilmente, successivamente alla cessione degli stessi, senza attendere l’inizio della manifestazione sportiva.

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Risposta n. 193 (17-06-2019)

 

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