Pagamenti non tracciati da ASD vale il favor rei

Non comporta la decadenza dei benefici fiscali previsti per le associazioni sportive dilettantesche la mancata tracciabilità dei pagamenti, anche se avvenuti prima del 2016 quando fu abrogata la norma sulla tracciabilità, trovando applicazione al diretto del favor rei. È quanto emerge dalla Ctr Molise con la Sentenza 355/02/2018.

Quotidiano Fisco – 28 giugno 2018

Favor rei sui pagamenti non tracciati delle associazioni dilettantistiche

di Andrea Taglioni

L’inosservanza della tracciabilità dei pagamenti, anche se commessa in anni precedenti al 2016, non comporta la decadenza dei benefici fiscali previsti per le associazioni sportive dilettantesche. L’abrogazione della norma che subordinava la decadenza dalle agevolazioni alla violazione dell’obbligo di tracciabilità degli incassi e pagamenti fa venir meno il presupposto sostanziale, per effetto del quale, deve trovare applicazione il principio del favor rei anche se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione prevedeva la sanzionabilità. È quanto emerge dalla sentenza 355/02/2018 con cui la Ctr Molise ha rigettato l’appello dell’ufficio.

L’agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento a seguito di una verifica da cui era emerso che l’associazione sportiva non si era attenuta alla normativa che subordinava le agevolazioni, di cui alla legge 398/91, alla tracciabilità degli incassi e dei pagamenti superiori a 516,46 euro, importo, quest’ultimo, aumentato a mille euro a partire dal 1° gennaio 2015. Di conseguenza sia ai fini Iva che delle imposte dirette, venivano applicate le regole ordinarie per la determinazione del reddito.

Fino al 31 dicembre 2015 i pagamenti effettuati a favore delle associazioni e i versamenti da questi effettuati, se di importo pari o superiore a mille euro, dovevano essere eseguiti con modalità tracciabili anche al fine di consentire gli eventuali controlli. L’inadempienza a tale obbligo comportava la decadenza delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 398/1991. Con il decreto di riforma del sistema sanzionatorio è venuto meno, quale conseguenza della violazione dell’obbligo di effettuare incassi e pagamenti di importo pari o superiore a mille euro con modalità tali da permettere la tracciabilità, qualsiasi riferimento decadenziale al regime agevolativo. Ad oggi, quindi, per tale violazione è prevista solamente una sanzione amministrativa che va 250 a 2mila euro. Tale disposizione ha effetto dal 1° gennaio 2016.

Nel disattendere la tesi erariale i giudici condividono, in primis, la sentenza appellata nella parte in cui l’organo giudicante aveva ritenuto le violazioni meramente formali tali da non impedire all’Ufficio un controllo sostanziale e far conseguire la decadenza delle agevolazioni fiscali.

Peraltro, la tesi della commissione è stata ulteriormente rafforzata dal mutato quadro normativo che ha permesso ai giudici di evidenziare come il sopravvenire di un regime sanzionatorio più favorevole, che non prevede più la decadenza, ma solo una sanzione amministrativa, doveva applicarsi anche alla fattispecie oggetto di giudizio.
Quindi, in considerazione che la violazione era antecedente al 2016 e mutuando dal diritto penale il principio del favor rei i giudici hanno disposto la diretta applicabilità dell’istituto nell’ambito della controversia tributaria sancendo, venuto meno il titolo per applicare la sanzione decadenziale, la permanenza dei benefici fiscale.
È evidente, che i principi espressi varranno anche per gli accertamenti eseguiti nei confronti degli altri enti per i quali l’amministrazione finanziaria ha riconosciuto (risoluzione 102/E/2014) l’applicabilità della legge 398/1991.

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Ctr Molise 355_02_2018

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