Organizzazioni ammesse alla richiesta del 5 per mille
Scade oggi, 7 maggio, il termine per la richiesta per poter accedere da parte delle organizzazioni di volontariato e associazione sportive dilettantistiche al contributo del 5 per mille.
a) tipologie degli enti del volontariato destinatari del cinque per mille.
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nell’Anagrafe delle ONLUS, tenuta dall’Agenzia delle Entrate, compresi gli enti che svolgono la propria attività nel settore della “cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale”.
Enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di Promozione Sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, iscritti nell’Anagrafe delle ONLUS in quanto ONLUS parziali, limitatamente alle attività svolte nell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. Si precisa che detti enti possono accedere al contributo del cinque per mille in quanto ONLUS parziali solo qualora iscritti nell’Anagrafe delle ONLUS.
Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri del volontariato legge 266/1991.
Organizzazioni non governative inserite nell’elenco tenuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Cooperative sociali legge 381/1991 e consorzi di cooperative con la base sociale formata per il cento per cento dalle stesse cooperative sociali.
Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti legge 383/2000.
Associazioni e fondazioni di diritto privato, iscritte nel registro delle persone giuridiche, che operano senza fine di lucro negli stessi settori di attività delle ONLUS elencati all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 460/1997.
b) Associazioni sportive dilettantistiche
Le associazioni sportive dilettantistiche per essere ammesse al beneficio devono possedere i seguenti requisiti:
- costituzione ai sensi dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;
- affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
- presenza nell’ambito dell’organizzazione del settore giovanile;
- effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.