Obbligo di riconoscimento da parte del CONI dopo l’istituzione del Registro
Prima dell’istituzione del Registro CONI avvenuta con delibera del Consiglio Nazionale del n. 1288 del 11/11/2004 l’unico requisito ai fini del riconoscimento dell’attività sportiva e dei benefici fiscali connessi è l’affiliazione ad un ente riconosciuto dal CONI.
Fatti in causa
Un’associazione sportiva veniva raggiunta da un avviso di accertamento ai fini Irpeg, Irap e Iva per gli anni d’imposta 2000-2001-2002-2003 dall’Agenzia delle Entrate a seguito di disconoscimento dei benefici di cui alla Legge 398/1991 e conseguente assoggettamento a tassazione e ad iva dei proventi considerati commerciali.
I motivi a supporto del disconoscimento di organismo sportivo dilettantistico riguardano l’omessa iscrizione al Registro CONI e l’affiliazione ad un ente di promozione sportiva non riconosciuto dal CONI.
L’asd ricorreva di fronte alla C.T.P. di Mantova la quale accoglieva il ricorso e invalidava gli atti impositivi.
Tale decisione veniva successivamente annullata dalla C.T.R. Lombardia che, contrariamente al giudizio di primo grado, confermava la legittimità degli atti impositivi.
L’asd resiste e presenta ricorso in Cassazione esponendo due motivazioni a supporto della sua tesi.
Ragioni della decisione
Disconoscimento dell’applicazione del regime fiscale di cui alla Legge 398/1991: la motivazione di mancata iscrizione al Registro CONI non è sufficiente a disconoscere l’adozione di tale regime agevolativo poiché la sua adozione è possibile con il solo possesso dell’affiliazione ad un ente riconosciuto e non dall’effettiva iscrizione a tale Registro, non ancora istituito in quei periodi di imposta.
Disconoscimento della qualifica di associazione sportiva dilettantistica per affiliazione con un ente non riconosciuto dal CONI: a sconfessare questa motivazione, secondo la parte ricorrente, è il possesso di un’affiliazione presso due enti, uno dei quali è riconosciuto dal Coni, il quale non ha iscritto l’asd nel Registro CONI poiché la norma che istituiva tale registro trova fondamento nell’art. 5 del D.lgs. 23/7/1999 n. 242 (Riordino del Comitato Olimpico Nazionale). Tuttavia l’istituzione del Registro delle associazioni e società sportive è avvenuta con delibera del Consiglio Nazionale del n. 1288 del 11/11/2004, con effettività dall’anno 2005, e a cui si attribuisce al CONI la qualifica di “unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni sportive dilettantistiche” tenute ad acquisire tale riconoscimento da parte del Comitato il quale “trasmette annualmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’elenco delle società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi”.
L’asd ritiene pertanto che l’indispensabilità dell’iscrizione al Registro CONI come sostenuto dall’Agenzia delle Entrate e confermato dalla C.T.R. Lombardia sia un concetto non applicabile stante la sua introduzione in un periodo d’imposta successivo a quelli oggetto di accertamento e pertanto la sola affiliazione ad un ente riconosciuto dal CONI sia la sola condizione necessaria per il riconoscimento della qualifica di associazione sportiva dilettantistica con possibilità di applicazione del regime fiscale di cui alla L. 398/1991.
Inoltre le contestazioni esposte dall’Agenzia delle Entrate non offrono altri motivi inerenti il tipo di attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali ma si limita ad una verifica formale di omessa iscrizione.
P.Q.M.
La Cassazione accoglie entrambi i motivi esposti dall’asd e annulla la Sentenza emessa dalla CTR Lombardia condannando alla liquidazione delle spese di giudizio.