Obbligo di devoluzione del patrimonio per gli Ets

La devoluzione del patrimonio per un Ente del terzo settore rappresenta un obbligo statutario a garanzia dell’assenza dello scopo di lucro.

In particolare, in caso di scioglimento dell’ente per conseguimento dell’oggetto sociale o impossibilità al suo conseguimento, si apre la fase di liquidazione e il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere favorevole del Runts, a Fondazione Italia sociale. 

Qualora invece l’ente venga cancellato dal Runts e intenda proseguire la sua attività ai sensi del Codice civile, lo stesso sarà tenuto a devolvere il patrimonio incrementale, ossia la quota di patrimonio maturata durante la sua permanenza nel Runts.

La devoluzione del patrimonio non si attua qualora l’ente decida di migrare da una sezione all’altra del registro

 

Fonte: Gruppo Il Sole 24 Ore – NT+ Fisco – di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio – 26 Aprile 2023

Devoluzione patrimonio a casistica differenziata

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/devoluzione-patrimonio-casistica-differenziata-AE87vVMD?cmpid=nl_ntplusfisco?uuid=devoluzione-patrimonio-casistica-differenziata-AE87vVMD

Enti del terzo settore (Ets) e nuove regole per la devoluzione del patrimonio in caso di perdita della qualifica. La previsione dell’obbligo devolutivo rappresenta uno dei vincoli fondamentali, accanto al divieto di distribuzione di utili, che l’Ets è tenuto ad inserire nel proprio Statuto a garanzia dell’assenza dello scopo di lucro. Due le ipotesi disciplinate dal Codice del Terzo settore in tema di devoluzione: l’una legata all’ipotesi di scioglimento (articolo 9) e l’altra alla cancellazione dell’ente dal Registro unico nazionale del Terzo settore (articolo 50).

Se l'articolo ti è piaciuto condivilo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Federlearn.it – Divulgazione Responsabile