Novità fiscali nell’ambito sportivo dilettantistico – Parte 2
Proseguiamo con l’analisi delle novità fiscali introdotte con la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, cosiddetta Legge di Stabilità 2015.
Una novità, che avrà ricadute particolari sul mondo sportivo, sarà l’applicazione del cosi detto “split payment” dispositivo introdotto dalla legge di stabilità 2015. L’articolo 1, comma 629, lettera b), legge 23 dicembre 2014, n. 190, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, anche se non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’iva che è stata addebitata loro dai fornitori, questi ultimi pertanto incasseranno della fattura emessa solo l’imponibile.
Da chiarire ovviamente saranno le conseguenza che dovranno affrontare le associazioni e società sportive dilettantistiche e tutte le associazioni senza finalità di lucro che hanno optato per il regime di favore previsto dalla legge 398/91.
Per questi soggetti l’imposta da versare è determinata in maniera forfettaria, come visto in precedenza, secondo le disposizioni previste dal sesto comma dell’art. 74 del D.P.R. n. 633/1972, applicando, la detrazione del 50% per le prestazioni di pubblicità e sponsorizzazione e di un terzo per le cessioni o concessioni di riprese televisive e di trasmissioni radiofoniche.
Quale potrebbe, quindi, essere l’applicazione dello “split payment” nella realtà di coloro che hanno optato per la legge 398/91, che non prevede la liquidazione dell’imposta esposta in fattura al soggetto cedente o prestatore in quanto versata autonomamente ed in modo forfettario?
Essendo in fase di perfezionamento il decreto di attuazione delle disposizioni in materia di “split payment” ci si augura un chiarimento esaustivo e che soprattutto non preveda ulteriori incombenze per un settore già esposto a normative particolarmente complesse.
La legge di stabilità 2015 fornisce un altro assist alle associazioni sportive. Il comma 710 legge 23 dicembre 2014, n. 190, stabilisce che le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti, che svolgono attività sportive dilettantistiche, che siano decadute, entro il 31 ottobre 2014, dal beneficio della rateazione delle somme dovute in base alle comunicazioni emesse a seguito dell’attività di liquidazione e di controllo formale, agli avvisi di accertamento ai fini dell’Ires, dell’Irap e dell’Iva, agli accertamenti con adesione, mediazioni e conciliazioni giudiziali, ai fini dei medesimi tributi, possono chiedere, entro sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2015, un nuovo piano di rateazione delle somme dovute alle condizioni previste dalle norme vigenti.
Tale norma giunge opportuna in un periodo estremamente critico del settore sportivo. Anche se dalla lettura del provvedimento risulterebbero inspiegabilmente escluse le società sportive dilettantistiche, pur essendo affiliate alle Federazioni Sportive e agli Enti di Promozione.