Novità fiscali nell’ambito sportivo dilettantistico – Parte 1
L’ultimo scorcio d’anno ha portato alcune importanti aggiustamenti alla disciplina normativa che interessa direttamente e indirettamente il mondo sportivo. Vediamo nel concreto.
Di particolare rilievo è stata la parificazione della detrazione forfettaria dell’iva dei ricavi di pubblicità con quelli di sponsorizzazione. Con il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, noto come decreto semplificazioni, l’art. 29 ha introdotto modifiche, al sesto comma dell’articolo 74 del DPR 633/72, disponendo per tutti i soggetti che hanno optato per il regime di vantaggio della legge 398 del 1991, la detrazione forfettaria dell’iva inerente alle prestazioni di sponsorizzazione con l’aliquota del 50% anziché del 10%, uniformandosi in tal modo alle prestazioni pubblicitarie. Pertanto i servizi di pubblicità e di sponsorizzazione godranno di una percentuale di detrazione sull’iva pari al 50% mentre rimane invariata la detrazione forfettaria pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di riprese televisive e di trasmissioni radiofoniche. Con l’attuazione di tale norma viene risolta l’annosa disputa interpretativa sulla qualificazione di prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, verranno pertanto a cadere tutte le liti in essere tra associazioni e società sportive dilettantistiche con l’Agenzia delle Entrate in merito alle differenze interpretative su pubblicità o sponsorizzazione.
Altro importante intervento del legislatore verso la normativa nell’ambito sportivo è l’innalzamento della soglia di tracciabilità a 1000 euro. L’art. 1 comma 713 legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità 2015, modifica l’art. 25 comma 5 della legge 133/1999 elevando il limite della tracciabilità dei pagamenti e degli incassi nei confronti delle associazioni e società sportive dilettantistiche. L’obbligo di tracciabilità precedentemente previsto per importi di 516, 46 euro (il vecchio milione di lire) è elevato a 1.000 euro, allineandosi alla soglia prevista in materia di antiriciclaggio.
A partire dal primo gennaio 2015 pertanto, ogni associazione o ente che debba effettuare una operazione in denaro di importo pari o superiore ai 1.000 euro, dovrà adottare modalità di pagamento tracciabili, come previsto alla disciplina antiriciclaggio, in modo da consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento degli opportuni controlli.
L’inosservanza della disposizione in oggetto comportava la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Qualora siano disattese le disposizioni richiamate, si ritiene che le sanzioni irrogabili siano quelle previste dalla disciplina fiscale e quelle previste dalla disciplina antiriciclaggio.
Si ricorda che con la risoluzione 102/E del 2014, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, che l’obbligo della tracciabilità si applica a tutti i soggetti che hanno optato per la legge 398/91, quindi non solo alle associazioni e società sportive dilettantistiche ma anche alle associazioni senza finalità di lucro, alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente istituite senza fini di lucro e delle associazioni pro-loco.