Non sempre i corrispettivi specifici delle ASD godono di neutralità fiscale

È a carico della ASD l’onere di provare la fondatezza dei presupposti che giustificano l’esenzione.

Le associazioni sportive dilettantistiche al fine di godere dei benefici fiscali devono aver redatto uno statuto che riporti i contenuti dall’art. 90 della L. 289/2002, nonché provvedere annualmente all’affiliazione presso una Federazione sportiva nazionale (FSN), un Ente di promozione sportiva (EPS) o una Disciplina sportiva associata (DSA) e all’iscrizione nel Registro CONI. Pertanto le somme corrisposte a un’associazione sportiva dilettantistica da parte degli associati e dei tesserati del proprio ente di affiliazione possono considerarsi totalmente de-commercializzate, artt. 148 del TUIR e 4 del DPR 633/72, qualora versate per la partecipazione alle attività istituzionali statutariamente previste.

Si è espressa nel merito la C.T. Reg. di Milano con la Sentenza n. 4654/19/17, che ha respinto il ricorso di una associazione affiliata alle Federazioni italiane golf e tennis, si era vista contestare l’indebita applicazione dell’agevolazione fiscale della de-commercializzazione.

Eutekne.info – 17 ottobre 2017

Per i corrispettivi specifici nelle ASD neutralità fiscale non sempre garantita

Fondamentale per il sodalizio dimostrare la sussistenza dei requisiti di legge formali e sostanziali

di Enrico SAVIO

Le somme corrisposte a un’associazione sportiva dilettantistica da parte degli associati e dei tesserati del proprio ente di affiliazione possono considerarsi totalmente de-commercializzate, ex artt. 148 del TUIR e 4 del DPR 633/72, qualora versate per la partecipazione alle attività istituzionali statutariamente previste.
Sul punto si è espressa la C.T. Reg. di Milano con la sentenza n. 4654/19/17, che ha respinto il ricorso di un sodalizio sportivo avverso l’avviso di accertamento con il quale veniva contestata l’indebita fruizione delle agevolazioni di cui all’art. 148 del TUIR sulle quote versate da associati e tesserati, riqualificate a componenti positivi di reddito con conseguente recupero di maggiori imposte dirette e dell’IVA.

Le associazioni sportive dilettantistiche, per essere considerate tali dal punto di vista fiscale, devono presentare uno statuto redatto nei modi e contenuti di cui all’art. 90 della L. 289/2002, nonché provvedere annualmente all’affiliazione presso una Federazione sportiva nazionale (FSN), un Ente di promozione sportiva (EPS) o una Disciplina sportiva associata (DSA) e all’iscrizione nel Registro CONI.

Inoltre, come ribadito da consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11456/2010), “tali enti non godono di uno status di «extrafiscalità», che li esenta, per definizione, da ogni prelievo fiscale, potendo anche le associazioni senza fini di lucro svolgere, di fatto, attività a carattere commerciale”.
La citata giurisprudenza ha rilevato, quindi, come l’applicazione delle agevolazioni di cui all’art. 148, comma 3 del TUIR (in forza del quale le attività istituzionali svolte a favore degli associati e dei tesserati non sono considerate commerciali e le quote dagli stessi versate non concorrono a formare il reddito complessivo) costituisce una deroga alla disciplina generale, con la conseguenza che l’onere di provare la sussistenza dei presupposti che giustificano l’esenzione è a carico del soggetto che la invoca.
In verità, l’applicazione alle associazioni sportive dilettantistiche del trattamento agevolato di cui sopra è soggetta formalmente alla condizione dell’inserimento, negli atti costitutivi o negli statuti, di specifiche clausole indicate nelle norme citate e, in concreto, allo svolgimento delle attività sociali nel pieno rispetto delle prescrizioni statutariamente previste.

Nel caso in commento un’associazione sportiva, affiliata alle Federazioni italiane golf e tennis, si era vista contestare l’indebita applicazione dell’agevolazione fiscale della de-commercializzazione delle somme versate dagli associati per accedere ai locali del circolo congiuntamente all’omessa tenuta delle scritture contabili relative a tali operazioni.
In particolare, il Fisco aveva contestato al sodalizio lombardo, nei fatti, la mancata connessione tra le attività svolte e gli scopi espressamente indicati nello statuto (“promuovere esclusivamente la pratica, lo sviluppo e la diffusione del golf e del tennis fra i propri associati”).
A supporto della propria tesi l’Amministrazione finanziaria aveva rilevato la presenza di due diverse categorie di soci: i “soci frequentatori”, tenuti al pagamento di una quota che garantiva l’accesso a tutte le aree del circolo (piscina, area fitness, ecc.) per l’intera annualità, e i “soci assenti”, tenuti al versamento di una quota ridotta con conseguenti limitazioni temporali nella fruizione delle strutture.

Inoltre, l’Ufficio rilevava la mancanza del presupposto formale per l’applicazione dell’art. 148, comma 3 del TUIR, avendo l’associazione omesso di indicare nello statuto le clausole di cui al comma 8. I verificatori avevano quindi riqualificato le somme versate dagli aderenti, le quali non si sarebbero potute considerare “quote sociali”, bensì veri e propri corrispettivi d’accesso (ricavi commerciali).

La Commissione, richiamata la circolare n. 38/2010, ha sposato la tesi del Fisco, ritenendo come presupposto fondamentale per l’applicazione dell’agevolazione in questione che le attività “a pagamento” partecipate da associati e tesserati si debbano sostanziare nella “diretta attuazione” degli scopi sociali istituzionali. Nel caso di specie, infatti, il “socio frequentatore” godeva del diritto di utilizzare la club house, la piscina e l’area fitness senza che ciò comportasse la pratica del golf e del tennis; ciò creava uno scollamento tra le attività sportive statutariamente previste e quelle effettivamente praticabili.
Pertanto, secondo i giudici lombardi, “i contributi versati da coloro che fruiscono di prestazioni relative ad ogni diversa attività espletata dall’associazione, che esuli dalle finalità istituzionali, si configurano quali ricavi che concorrono a formare il reddito complessivo e, pertanto, vengono tassati”.

Inoltre, data la carenza del requisito formale, per effetto della mancata indicazione in statuto delle disposizioni obbligatorie di legge (artt. 148, comma 8 del TUIR e 4, comma 7 del DPR 633/72), venivano meno anche le condizioni previste per la fruizione dell’agevolazione fiscale relativa alla de-commercializzazione delle quote e corrispettivi specifici versati da associati e tesserati.

Copyright 2017 © EUTEKNE SpA – riproduzione riservata

C.T. Reg. Milano 10.7.2017 n. 4654-19-17

Se l'articolo ti è piaciuto condivilo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Federlearn.it – Divulgazione Responsabile