Non responsabile il centro ippico per l’allieva caduta fortuitamente
Il gestore di un maneggio non è responsabile della caduta da cavallo di un allievo, se riesce a dimostrare che l’evento è dipeso da un fatto fortuito. Lo afferma il Tribunale di Perugia nella Sentenza 697 del 12 aprile 2017.
Quotidiano Diritto – Il Sole 24 Ore – 24 agosto 2017
Il gestore del maneggio paga l’allieva caduta
di Antonino Porracciolo
Il gestore di un centro ippico è responsabile del danno provocato agli allievi dalla caduta da cavallo, a meno che dimostri che l’evento è dipeso da caso fortuito; da un fatto, cioè, imprevedibile, inevitabile ed eccezionale. Lo afferma il Tribunale di Perugia (giudice Ilenia Miccichè) nella sentenza 697 dello scorso 12 aprile.
Nel 2010 la ricorrente, durante una lezione di equitazione, era caduta da cavallo. Contestandone al titolare del maneggio la responsabilità, ha chiesto la sua condanna al risarcimento danni per 50mila euro. Il convenuto ha dedotto che la donna si era presentata come esperta cavallerizza e che il cavallo era utilizzato normalmente con persone non esperte; sarebbe stata lei a far balzare l’animale con un comando inappropriato.
Nell’accogliere la domanda, il Tribunale osserva che l’attività imprenditoriale di equitazione si considera «non pericolosa» (e dunque disciplinata dall’articolo 2052 del Codice civile, sul «danno cagionato da animali») se svolta in «presenza di un istruttore, con cavalli collaudati e addestrati a essere montati da persone non esperte» o da allievi che conoscono le regole fondamentali dell’equitazione. È, invece, «pericolosa» (e quindi regolata dall’articolo 2050 del Codice, sulla «responsabilità per l’esercizio di attività pericolose») se riguarda esercitazioni per «principianti, ignari di ogni regola di equitazione» e dunque «incapaci di controllare l’animale».
Nel caso in esame, il cavallo («tranquillo e docile») andava al trotto e il titolare del centro era rimasto nel recinto, quindi secondo il Tribunale non c’è attività pericolosa e vale l’articolo 2052, per il quale il proprietario di un animale è responsabile dei danni da esso causati, «salvo che provi il caso fortuito». È un’ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata sul rapporto di fatto con l’animale. Quindi, occorre provare che la causa della lesione si può individuare in un fattore esterno, anziché nell’animale «che ne è fonte immediata».
Il giudice osserva quindi che, nella denuncia di sinistro alla compagnia di assicurazione, il convenuto aveva riferito che era stato un movimento brusco del cavallo a provocare la caduta. Questa ricostruzione giustifica l’affermazione di responsabilità dello stesso convenuto, giacché – ricorda il giudice, citando la sentenza 7093/2015 della Corte di cassazione (relativa proprio alla responsabilità del gestore di una scuola di equitazione per la caduta da cavallo di un’allieva) – l’imprevedibilità dei comportamenti dell’animale non costituisce fortuito, bensì «caratteristica ontologica di ogni essere privo di raziocinio».
Così il Tribunale di Perugia ha condannato il convenuto al risarcimento del danno, liquidato il 25mila euro, nonché al pagamento di 4.800 euro per spese del giudizio.
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