Non è una sponsorizzazione l’adesione del Comune a un’associazione antimafia
L’adesione di un comune a un’associazione per la formazione civile contro le mafie non può configurarsi alla stregua di una sponsorizzazione perciò non ricade nel divieto previsto dall’articolo 9, comma 6, del Dl 95/2012 convertito dalla legge 135/20102. Così la Corte dei conti del Veneto, con la Deliberazione n. 30/2018.
Quotidiano Enti Locali – 21 febbraio 2018
L’adesione del Comune a un’associazione antimafia non è una sponsorizzazione
di Antonio Capitano
Esclusivo per Quotidiano Enti Locali & PA
La delibera della Corte dei conti Veneto n. 30/2018
L’adesione di un ente locale a una associazione non può configurarsi alla stregua di una sponsorizzazione perciò non ricade nel divieto previsto dall’all’articolo 9, comma 6, del Dl 95/2012 convertito dalla legge 135/20102.
Il quesito
La Corte dei conti Veneto, con la deliberazione n. 30/2018, si è espressa in merito alla richiesta di un sindaco tesa a sapere se è possibile applicare al caso di adesione a un’associazione per la formazione civile contro le mafie i limiti alle sponsorizzazioni fissati dall’articolo 6, comma 9, del Dl 78/2010 e dall’articolo 9, comma 6, del Dl 95/2012.
L’adesione prevede il versamento di una quota associativa analogamente a quanto avviene per l’adesione all’Anci.
I divieti sulle sponsorizzazioni
In merito all’ambito applicativo della norma, la Sezione rileva che, nel caso in esame, la finalità perseguita, appare diversa da quella ravvisabile nei contratti di sponsorizzazione (utilizzo, per scopi di promozione e di pubblicità, del nome o dell’immagine o dell’attività del contraente privato), in quanto si identifica con la cura di interessi pubblici e con la realizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, ai sensi del quale la cura non è di esclusiva competenza delle istituzioni pubbliche, ma riguarda anche l’azione dei cittadini, singoli o associati.
La decisione
Deve ritenersi dunque che alle fattispecie in cui la promozione dell’immagine dell’amministrazione non costituisce la finalità principale del contratto (diretto invece a realizzare un interesse pubblico attraverso l’apporto di soggetti privati) non possa applicarsi il divieto previsto dall’articolo 6, comma 9, del Dl 78/2010. Quindi l’adesione a un’associazione non può configurarsi come una sponsorizzazione e rientrare nel divieto previsto, poiché il contratto associativo è un contratto tipizzato; ciò in quanto disciplinato, nei suoi aspetti essenziali, dal Codice civile (articoli 14 e seguenti), la cui causa si identifica con il perseguimento di uno scopo comune, mediante lo svolgimento, in comune, di un’attività.
Diversamente, per il contratto di sponsorizzazione non esiste una definizione codicistica o, comunque, legislativa, ma può farsi riferimento esclusivamente alle elaborazioni dottrinarie e giurisprudenziali, e, dunque, a uno schema negoziale di massima, al quale possono essere ricondotte, in generale, le sponsorizzazioni.
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