Non è responsabile il proprietario del maneggio se c’è responsabilità presunta

Il proprietario o gestore di maneggio non è responsabile per incidente causato dal cavallo, custodito in area recintata, a persona consapevole degli eventuali rischi che comporta la propria presenza in tale area recintata nel caso si ravvisi la possibile responsabilità presunta e non di colpa presunta. Questo a stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione del 15 dicembre 2015, n. 25223.

Il caso

Un Circolo ippico, nel 2001 era richiesto a giudizio da una frequentatrice che a causa di un di un calcio al volto sferratole da un cavallo custodito nel paddock, ne richiedeva risarcimento del danno subito.

Si costituiva in giudizio il Circolo ippico, chiedendo il rigetto della richiesta, reclamando contestualmente di coinvolgere nel contradditorio la compagnia assicurativa, al fine di essere garantito in caso di risarcimento.

Il Tribunale di Velletri, con sentenza del 2007, rigettava la domanda della frequentatrice ritenendo non provato che la stessa si fosse introdotta nel paddock previa autorizzazione del proprietario, ma che sussistesse  la prova che vi si fosse entrata senza adottare particolari attenzioni.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 2011, confermava la sentenza, sostenendo che l’ingresso della signora, che non poteva essere considerata una principiante, nel recinto dove era presente il cavallo, poteva essere considerato come un’accettazione del rischio e di fatto considerato come prova liberatoria verso il circolo.

La signora proponeva ricorso in Cassazione, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’articolo 2052 c.c. (Danno cagionato da animali) poiché la Corte di Appello avrebbe ritenuto che l’ingresso della stessa nel paddock costituisse una circostanza imprevedibile e fortuita che poteva essere considerata estranea alla responsabilità del circolo, ma come era emerso dall’istruttoria, la signora era solita recarsi da sola a prendere il cavallo non ancora sellato.

La sentenza

La Corte di Cassazione riteneva il motivo infondato, evidenziando che la responsabilità del proprietario o il detentore dell’animale per i danni da questo causati è da tempo inquadrata, sia dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, sia dalla dottrina pressoché unanime, tra le ipotesi di responsabilità presunta e non tra quelle di colpa presunta.

I giudici concordano con  la Corte d’appello che, giudicando il comportamento della danneggiata, ha ritenuto l’accaduto imprevedibile o imponderabile, esentando da responsabilità il proprietario dell’animale.

Inoltre la signora, esperta cavallerizza, “… avrebbe accettato il rischio dell’evento ponendo in essere un comportamento volontario di cui si é assunta tutta la responsabilità. E la responsabilità del gestore dei maneggio non può estendersi fino a coprire anche gli atti volontari posti in essere dagli utenti, come appunto quello della ricorrente che si é addentrata in uno spazio chiuso riservato al personale…”

Il ricorso era rigettato e condannava la ricorrente al pagamento delle spese.

Cassazione 15/12/2015 n. 25223

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