Non c’è Iva sulla danza a distanza anche se lo studente è “fuori sede”
Quello che conta, ai fini dell’esenzione dall’imposta, è la localizzazione fisico-operativa della scuola nella Regione che le ha rilasciato l’accreditamento per l’attività formativa.
Dal momento che la sede operativa, da cui sono erogati i corsi di danza, è situata nella Regione che ha concesso alla società l’accreditamento delle prestazioni formativo educative, le stesse sono esenti dall’Iva, anche se fornite a partecipanti dislocati fisicamente fuori dal territorio regionale, mediante didattica a distanza attraverso una piattaforma in modalità sincrona, ovvero con interazione in tempo reale tra docente e studente. In pratica, precisa l’Agenzia nella risposta n. 25 del 14 gennaio 2022, è rispettato il collegamento richiesto dalla norma tra l’erogazione delle attività di formazione e la Regione che le ha accreditate.
Fonte: FiscoOggi.it – di Redazione FiscoOggi – 14 Gennaio 2022