Nel dilettantismo il lavoratore autonomo sportivo solo se non si superano le 18 ore settimanali

Il lavoro sportivo, disciplinato dal D.lgs. 36/2021 è stata oggetto di modifica e integrazione dal D.lgs 163/2022 il quale ha inserito nel novero dei lavoratori “ogni tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale”.

L’art. 27 dello stesso decreto è stato integrato imponendo l’obbligo in capo alla società di depositare, entro 7 giorni dalla stipula, il contratto presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata per l’approvazione, unitamente ai contratti in essere tra lo sportivo e la società aventi ad oggetto diritti di immagine o promo-pubblicitari. L’approvazione da parte della Federazione è condizione di efficacia del contratto.

Un’altra importante novità riguarda l’art. 28 nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

  1. la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive
  2. le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

Operativamente, l’associazione o la società destinataria delle prestazioni sportive deve comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo. Tale comunicazione, precisa la norma, equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni obbligatorie al competente Servizio territoriale per il lavoro, e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a INPS e INAIL in tempo reale.

Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l’impiego.
Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività sportive, l’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro (LUL) è adempiuto in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di 15.000 euro, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.

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