L’omologazione dell’impianto da parte della Federazione sportiva non esime il gestore dalla sua messa in sicurezza.

Il Giudice di pace condannava il gestore di un impianto sportivo di calcio a 5 al pagamento di un’ammenda di 1.000,00 euro per aver cagionato lesioni anche gravi ad un partecipante ad un torneo organizzato dalla FIGC e LND per colpa consistita in imprudenza, imperizia e negligenza.

Il gestore all’interno dell’impianto sportivo aveva predisposto un “campo per destinazione” inidoneo e in violazione degli artt. 1,4 e 6 del regolamento che prevede una continuità di almeno un metro senza discontinuità con il terreno di gioco.

Assolto invece l’organizzatore del torneo per scelto un campo già omologato e apparentemente sicuro.

Il gestore ricorre in Cassazione avverso tale sentenza tuttavia la stessa è stata oggetto di annullamento senza rinvio per estinzione del reato contestato per maturata prescrizione.

Cassazione 12971-2021

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