Lo sponsor deve sempre documentare l’effettivo svolgimento di un’attività promozionale

La presunzione legale assoluta produce i suoi effetti se vengono dimostrati tutti i requisiti indicati dalla norma, in particolare l’effettivo svolgimento di un’attività promozionale a favore dello sponsor ricopre un ruolo cruciale, questo quanto stabilito dalla Cassazione con l’Ordinanza n. 02990-21 depositata l’8 febbraio 2021.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTR che aveva annullato un avviso di accertamento ai fini Irpef, Irap ed Iva per l’anno di imposta 2010 a seguito del recupero di costi di sponsorizzazione a favore di una compagine sportiva dilettantistica indebitamente dedotti.

L’ufficio affida il suo ricorso ad un unico motivo ovvero la violazione e la falsa applicazione dell’art. 90 comma 8 della legge 289/2002 ritenendo che la CTR abbia applicato erroneamente la normativa giudicando detraibili le spese di pubblicità per il solo fatto di essere inferiori a 200.000 e a favore di un’associazione sportiva dilettantistica, omettendo di verificare l’effettivo svolgimento di un’attività promozionale a favore dello sponsor attraverso l’esibizione di materiale pubblicitario quali striscioni o loghi sulle divise o sul campo da gioco.

I giudici di Cassazione condividono la tesi delle Entrate valutando fondato il motivo del ricorso e annullando la sentenza della CTR poiché non si è attenuta ai principi giurisprudenziali e applicando la norma in modo parziale.

Ordinanza 2990 del 8 febbraio 2021

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