L’inerenza delle sponsorizzazioni sportive non sindacabili dal Fisco

L’Amministrazione finanziaria non potrà contestare la congruità e l’inerenza della spesa relativa ad una sponsorizzazione sportiva poiché rappresenta una scelta imprenditoriale, soprattutto nel caso in cui la sponsorizzazione risulti inferiori a 200.000 euro annui. L’Ufficio dovrà limitarsi a verificare se le fatture risultano essere emesse per prestazioni, parzialmente o totalmente, inesistenti.

Eutekne.info – 4 ottobre 2017

Scelte sulle sponsorizzazioni sportive non sindacabili dal Fisco

Deducibilità garantita delle spese promozionali nel limite annuo di 200.000 euro

di Enrico SAVIO

L’Amministrazione finanziaria è tenuta ad accertare, indipendentemente dall’importo, se le fatture relative alle sponsorizzazioni indicate dal contribuente in dichiarazione si riferiscano o meno a operazioni inesistenti, denunciando il fatto alla Procura qualora ne ricorrano i presupposti. Laddove non emergano violazioni di tale natura, l’Ufficio non potrà contestare la scelta imprenditoriale, tanto meno sotto il profilo dell’inerenza dell’operazione e della congruità della spesa, soprattutto nel caso in cui le sponsorizzazioni sportive risultino inferiori a 200.000 euro annui.

Ad affermarlo è la C.T. Prov. di Vicenza (sentenza n. 444/2017), la quale, pronunciandosi sul ricorso presentato da una società commerciale avverso l’avviso di accertamento con il quale venivano recuperate a tassazione le spese sostenute per sponsorizzare due associazioni sportive dilettantistiche, ha ribadito, ancora una volta, il principio di inerenza per presunzione assoluta delle sponsorizzazioni sportive di cui all’art. 90 comma 8 della L. 289/2002.

Nella fattispecie in commento, l’Agenzia delle Entrate, considerando la sponsorizzazione “sproporzionata”, sia in termini di utilità, sia rispetto alla struttura economico-finanziaria dell’impresa erogante, riprendeva a tassazione gran parte del costo sostenuto, rideterminandone in diminuzione il valore deducibile, con conseguente recupero di maggiori imposte dirette e IVA “erroneamente” detratta. Sul punto si difendeva la società accertata, sottolineando come, nelle annualità in questione, la stessa aveva perseguito una politica di espansione commerciale volta alla diffusione del proprio marchio nel territorio di attività dei sodalizi sportivi finanziati e che la campagna pubblicitaria in questione aveva permesso all’azienda di raggiungere, in poco tempo, i vertici del mercato Triveneto, superando tutti i propri concorrenti.
Inoltre, la contribuente sosteneva l’irragionevolezza del comportamento del Fisco nel contestare la congruità e l’inerenza delle sponsorizzazioni sostenute entro il limite annuo di 200.000 euro, in palese violazione dell’art. 90 comma 8 della L. 289/2002.

I giudici vicentini, accogliendo la tesi della ricorrente, hanno sottolineato l’esclusiva competenza dell’imprenditore nella scelta delle proprie politiche commerciali, potendo il Fisco esclusivamente sindacare l’eventuale condotta antieconomica sulla base del principio di “inerenza”: tali costi avrebbero potuto essere ripresi a tassazione non in quanto “incongrui” bensì in quanto “non inerenti” (da escludersi nel caso in commento, sostanziandosi le sponsorizzazioni contestate ben al di sotto del limite di legge).
Alla medesima conclusione si deve pervenire nel caso in cui la contestazione dell’indeducibilità delle spese promozionali sia legata al presunto difetto di inerenza ovvero giustificata dalla scarsa rilevanza mediatica e conoscibilità degli enti sportivi sponsorizzati, rappresentando il parametro indicato nella L. 289/2002 un indicatore oggettivo di “deducibilità garantita”, sotto il quale non è ammessa contestazione alcuna.

A nulla dovrebbe poi rilevare il collegamento tra il mercato di riferimento dello sponsor e il bacino di pubblico potenzialmente raggiungile dai messaggi promozionali: infatti, come confermato dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 21333/2017 e 21578/2017), al fine di sostenere il mondo sportivo dilettantistico, il legislatore ha voluto introdurre una presunzione legale assoluta di qualificazione delle sponsorizzazioni come “spese di pubblicità volte alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante” considerando le stesse congrue e inerenti entro lo specifico limite annuo di 200.000 euro.
Ai sensi dell’art. 90 comma 8 della L. 289/2002 viene stabilito un principio di inerenza qualitativa delle sponsorizzazioni entro il limite di spesa sopra richiamato, dovendo, invece, lo sponsor dimostrarne l’inerenza “quantitativa” esclusivamente al superamentOrdinanza 21333-17o di tale soglia.

Per effetto della espressa previsione normativa il corrispettivo in denaro o in natura in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche rappresenta per il soggetto erogante, nel limite di cui sopra, “spesa pubblicitaria”, come tale deducibile se giustificata da specifiche iniziative poste in essere dall’ente sportivo percipiente nell’ottica di promuovere l’immagine e/o i prodotti dello sponsor.
Al fine di poter applicare tale principio, come chiarito dalla stessa Amministrazione finanziaria (circ. n. 21/2003), sarà sufficiente documentare che le spese di sponsorizzazione siano state destinate a finanziare una o più specifiche attività promozionali ad opera dell’ente sportivo incaricato, ivi terminando l’onere probatorio dello sponsor.

Concludendo, la dimostrazione dell’inerenza dei costi sostenuti rispetto all’oggetto sociale e la loro congruità rispetto ai ricavi/fatturato, nonché alle potenziali utilità per la propria attività commerciale (anche in termini di futuri vantaggi conseguibili) dovrà essere dimostrata solo qualora l’impegno economico delle sponsorizzazioni a favore del mondo sportivo dilettantistico ecceda la soglia di 200.000 euro annui.

Copyright 2017 © EUTEKNE SpA

Ordinanza 21333-17

Cassazione 18.9.2017 n. 21578

Se l'articolo ti è piaciuto condivilo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Federlearn.it – Divulgazione Responsabile