Licenziabile il dipendente in malattia visto allenare la sua squadra
di Alessandra Bozzo
Legittimo il licenziamento di un dipendente che, trovandosi in congedo per malattia, ha svolto attività di allenatore a una squadra di calcio giovanile, mostrando con l’esempio pratico, rallentando di fatto la guarigione e sottoponendosi al rischio di aggravamento delle proprie condizioni di salute. Questo quanto stabilito dalla Cassazione con Sentenza n. 8443/21 depositata il 25 marzo 2021.
Così facendo il dipendente ha fatto venir meno il vincolo fiduciario nei confronti del datore di datore che ne ha richiesto il licenziamento.
Il dipendente tuttavia depositava ricorso avverso l’ordinanza di accertamento di legittimità del licenziamento disciplinare che veniva respinto dai Giudici della Corte di Appello i quali hanno valutato l’attività sportiva del ricorrente ben più faticosa e impegnativa dell’attività ordinariamente richiesta e hanno concluso che lo stesso avrebbe potuto riprendere a lavorare già alcuni mesi prima della contestazione disciplinare.
Il dipendente non demorde e deposita ricorso in Cassazione affidandosi ad un unico motivo la violazione dell’art. 116 c.p.c. poiché il Giudice di appello aveva dato per scontata una circostanza di fatto che non emergeva dalle risultanze probatorie acquisite senza tener conto delle difese spiegate dal ricorrente, ovvero lo stesso avrebbe dimostrato che la sua presenza in campo era dettata esclusivamente dall’esigenza di effettuare attività riabilitativa dopo l’intervento all’anca subito.
I giudici dichiarano inammissibile il ricorso per vizio di motivazione poiché tale violazione sussiste qualora “il Giudice abbia disatteso prove legali o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione” .
Tale fattispecie non si è verificata pertanto il ricorso viene respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.