L’ente che non dimostra il concreto possesso dei requisiti non gode dell’agevolazione
di Alessandra Bozzo
Il pagamento di una retta “ben congrua” dimostra la commercialità dell’ente. Questo quanto stabilito dalla Cassazione con Sentenza n. 15436/21 depositata il 3 giugno 2021.
Un ente ecclesiastico veniva raggiunto da un avviso di accertamento per omesso versamento in tema di ICI per l’anno d’imposta 2011 su immobile in cui svolgeva attività di tipo assistenziale e sanitario a fronte del pagamento di una retta mensile.
Essa depositava ricorso avverso tale avviso di accertamento prima dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale che lo rigettava e successivamente alla Commissione Tributaria Regionale con la stessa sorte di rigetto.
L’ente tuttavia non demorde e deposita ricorso dinanzi alla Cassazione basandosi sul mancato riconoscimento del giudicato esterno di cui alle sentenze 3563/15 e 3562/15 le quali avevano riconosciuto l’esenzione ICI in relazione all’attività non commerciale ed assistenziale dell’ente, l’erronea valutazione dei fatti, trattandosi di attività non commerciale e infine sul mancato riconoscimento dell’esenzione ICI essendo l’immobile destinato ad attività assistenziali senza fini di lucro e con perdite d’esercizio.
Il Giudice tuttavia riteneva infondati i primi due motivi poiché in sede di giudizio sono state esaminate le due sentenze citate e i principi enunciati, tuttavia esse non forniscono elementi di riscontro che consentano di confrontare i dati oggetto del caso in esame con i due precedenti sulle quali si era formato il giudicato.
Il terzo motivo risulta anch’esso infondato in quanto il Giudice enuncia il principio per cui l’ente che usufruisce di una forma di esenzione o agevolazione deve dimostrarne il concreto possesso dei requisiti e non limitarsi ad affermare che trattasi di attività con finalità non lucrative e di tipo assistenziale e sanitario, deve andare oltre e dimostrare che le tariffe applicate sono significativamente ridotte rispetto ai prezzi di mercato. In tal caso la retta di 1.141 euro mensili risulta “ben congrua” e tale da far ritenere commerciale l’attività dell’ente. L’affermazione che l’attività produce delle perdite non è elemento significativo a far presumere che l’attività venga svolta senza scopo di lucro.
Per questi motivi il ricorso veniva respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio.