Legittimo l’accertamento con dati provenienti da organismi sportivi
L’Agenzia delle Entrate ha emesso, nei confronti di un tennista professionista, avviso con il quale ha accertato un imponibile maggiore rispetto a quello dichiarato di premi per gare disputate in tornei nazionali ed esteri, di compensi erogati dalla Federazione Italiana Tennis e del disconoscimento di alcune spese dedotte, ritenute non documentate, anche in conseguenza dell’omessa risposta dal contribuente al questionario inviatogli dall’Ufficio.
Il contribuente ricorreva ritenendo l’illegittimità dell’avviso di accertamento, la cui motivazione faccia riferimento ad atti adesso non allegati ma agevolmente conoscibili dal contribuente. La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 5798 del 3 marzo 2020, ha respinto sul punto il ricorso del tennista.
Fonte: Eutekne.Info – 4 marzo 2020
I dati provenienti da organismi sportivi fondano l’accertamento
Secondo la Cassazione si tratta di dati facilmente reperibili dal contribuente, che non devono per forza essere allegati
Francesco BRANDI
È valido l’avviso di accertamento che nella ricostruzione dei ricavi richiami atti conoscibili dal contribuente, ovvero, nel caso di specie, informazioni provenienti da organismi sportivi (dall’Association of tennis professionals e dalla Federazione italiana tennis) in ordine alla partecipazione ai tornei e ai premi incassati.
Ciò in quanto l’art. 7, comma 1 della L. 27 luglio 2000 n. 212, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non intende certo riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 5798 del 3 marzo 2020, ha respinto sul punto il ricorso di un tennista.
Col proprio ricorso il contribuente denunciava violazione delle norme relative alla motivazione degli atti amministrativi ritenendo illegittima una motivazione che faccia riferimento a dati esterni meramente conoscibili dal contribuente.
Nel rigettare il motivo di ricorso la Cassazione ricorda che la legittimità dell’avviso di accertamento, la cui motivazione faccia riferimento ad atti adesso non allegati ma agevolmente conoscibili dal contribuente, realizza un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell’azione amministrativa (ex art. 97 Cost.) e il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente (ex artt. 24 e 11 Cost.).
Tale ultimo diritto sarebbe illegittimamente compresso se la conoscibilità dell’atto richiamato non fosse agevole, ma richiedesse un’attività di ricerca complessa. È questo dunque il discrimen per stabilire la legittimità della motivazione per relationem.
Infatti “in tema di motivazione per relationem degli atti di imposizione tributaria, l’art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non intende certo riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione” (cfr. Cass. nn. 18073 e 21348 del 2008).
La ratio della decisione (come di quelle successive sullo stesso tema) è espressamente individuata dai giudici di legittimità nell’esigenza di prescindere da “un’interpretazione puramente formalistica” che “si porrebbe in contrasto con il criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura che, nell’interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia loro propria, limitando al massimo le cause di invalidità o d’inammissibilità chiaramente irragionevoli”.
Del resto, secondo gli ultimi arresti della giurisprudenza, per evitare la nullità dell’avviso di accertamento è sufficiente che gli atti e documenti su cui lo stesso si fonda siano soltanto menzionati nell’atto regolarmente notificato al contribuente, atteso che, da un lato, l’Amministrazione finanziaria deve porre il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, ma non è tenuta a includere nell’avviso la notizia delle prove, e, dall’altro lato, per il diritto comunitario è sufficiente che le indicate informazioni siano in qualsiasi modo accessibili al contribuente, anche in forma riassuntiva, e possano essere contestate attraverso l’impugnazione dell’atto che le recepisce (cfr. Cass. n. 26472/2014 relativa a verbali di atti di indagine di altri Stati).
Motivazione per relationem ristretta dai giudici
A quest’ultimo proposito si ricorda l’ordinanza n. 32120 del 2018 con cui la Cassazione ha ulteriormente precisato che l’accertamento è legittimo anche quando il verbale e le schede di sintesi non riportano le sommarie informazioni raccolte dalla Guardia di finanza.
Ciò in quanto è sufficiente che tali informazioni siano in qualche modo accessibili al contribuente.
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Cassazione sentenza n. 5798 del 3 marzo 2020