Le videoriprese di un circolo privato utilizzate in giudizio come prova sono valide

Il circolo privato che svolge attività di locale notturno aperto al pubblico non può essere equiparato dimora privata e le riprese delle videocamere sono ritenute una prova da far valere in giudizio. Questo quanto stabilito dalla Cassazione con Sentenza n. 17393/21.

Un circolo privato inquadrato come un’associazione culturale, il cui indagato è il vicepresidente in qualità di gestore di fatto di un locale notturno aperto al pubblico in modo abituale da una clientela indeterminata. La situazione è emersa a seguito di videoriprese all’interno dei locali, nell’ambito di un contesto di accuse più ampio che non sarà oggetto di tale analisi.

L’associazione proponeva ricorso in Cassazione ritenendo immotivate le accuse fatte a proprio carico in quanto viene eccepita l’inutilizzabilità delle videoriprese poiché riprodotte in violazione dell’art. 14 Cost., in quanto trattasi di luogo “domiciliare” rientrante nella più ampia tutela costituzionale di abitazione privata.

A seguito di indagini è emerso che il circolo privato, a dispetto della veste giuridica di associazione di promozione sociale con attività rivolte in via esclusiva ai soci è risultato offrire i propri servizi a soggetti non associati, non rispettando quanto previsto statutariamente. Pertanto l’ingresso indiscriminato di soggetti, anche non associati e di nazionalità straniera, conferiscono ai locali la caratteristica di aperti al pubblico e non può considerarsi “dimora privata”.

Per questi motivi i giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso e hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Cassazione n. 17393-21

 

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