Le SSD non tassate per gli scopi istituzionali

Le Società Sportive Dilettantistiche, previsti dall’articolo 90 della legge 289/2002, fiscalmente mantengono la natura commerciale sebbene non svolgano finalità lucrative. Tuttavia, sotto alcuni aspetti, sono assimilate alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, poiché possono applicate le norme tributarie di queste ultime: l’articolo 148, comma 3, del Tuir e legge 398/1991.

Quotidiano Fisco – Il Sole 24 Ore – 17 dicembre 2019

Società dilettantistiche divise tra regime ordinario e forfettario

di Damiano Lembo

Tassazione delle società sportive dilettantistiche (Ssd) tra regime ordinario e forfettario. Tali enti, previsti dall’articolo 90 della legge 289/2002, dal punto di vista fiscale mantengono la natura commerciale in base all’articolo 73, comma 1, lettera a) del Tuir ancorché non perseguano il fine di lucro. Tuttavia, sotto alcuni aspetti, le Ssd vengono assimilate alle associazioni sportive dilettantistiche (Asd), giacché l’articolo 90 citato dispone l’applicabilità delle norme tributarie previste in favore di quest’ultime anche nei confronti delle prime (incluse la legge 398/1991 e l’articolo 148, comma 3, del Tuir).

Ma vediamo più nel dettaglio quale regime scontano le Ssd. In linea generale, sotto il profilo soggettivo, tali enti assumono la forma classica societaria, con l’inevitabile attrazione all’imposta sul reddito delle società. È però esteso alle Ssd lo specifico regime dell’articolo 148, comma 3, del Tuir (indirizzato agli enti non commerciali di tipo associativo, compresi quelli operanti nel settore dilettantistico), il quale prevede la non imponibilità ai fini Ires delle attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti e altri soggetti individuati.

Per beneficiare di questa norma agevolativa le Ssd devono conformare i loro statuti alle clausole previste dall’articolo 90 e dall’articolo 148, comma 8, del Tuir e ottemperare all’onere della comunicazione all’agenzia delle Entrate, mediante il Modello Eas. Sotto il profilo Iva, data la forma soggettiva prescelta, ai fini fiscali non vi saranno deroghe circa l’assoggettamento al predetto tributo.

Il quadro del trattamento fiscale è poi completato dal regime opzionale previsto dalla legge 398/1991, che individua modalità di determinazione forfettaria del reddito imponibile e dell’Iva e semplificazioni in materia di adempimenti contabili, di certificazione dei corrispettivi e dichiarativi. A trarne beneficio possono essere coloro che, nel corso del periodo d’imposta precedente, abbiano conseguito proventi derivanti da attività commerciali per un importo non superiore a 400mila euro.

Con particolare riferimento alle imposte indirette, la legge 398 prevede un regime agevolato Iva costituito da una detrazione pari al 50% dell’imposta relativa alle operazioni imponibili, secondo le disposizioni di cui all’articolo 74, comma 6, del Dpr 633/1972.

Le Ssd affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciute dal Coni possono accedere al regime fiscale in esame con opzione esercitata mediante una duplice comunicazione: una a mezzo lettera raccomandata da inviare alla Siae competente in relazione al domicilio fiscale dell’ente, prima dell’inizio dell’anno solare per il quale si intende fruire del regime agevolativo; un’altra all’agenzia delle Entrate in base all’articolo 2, comma 2, del Dpr 442/1997. Opzione che, ha effetto fino a quando non è revocata con le medesime modalità ed è vincolante per un quinquennio.

In tema Ires, le Ssd che applicano la legge 398 scontano un coefficiente di redditività del 3%, che si applica su tutti i proventi e componenti positivi che concorrono a formare il reddito complessivo in base all’articolo 81 del Tuir, escluse le plusvalenze patrimoniali (il cui importo si aggiunge al reddito così determinato). Sono esclusi dall’ammontare dei proventi da assoggettare al coefficiente di redditività anche quelli relativi alle attività commerciali connesse e alle raccolte pubbliche di fondi, che si considerano non imponibili nel limite annuo complessivo di 51.645,69 euro (articolo 25, comma 2, della legge 133/1999).

Sotto il profilo degli adempimenti contabili occorre: versare trimestralmente l’Iva mediante modello F24 entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con possibilità di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del Dlgs 241/1997; numerare progressivamente e conservare le fatture di acquisto; annotare, anche con unica registrazione entro il giorno 15 del mese successivo l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali relativi al mese precedente nell’apposito Registro di cui al Dm 11 febbraio 1997, opportunamente integrato. Nel medesimo Registro andranno annotati anche i proventi alle attività commerciali connesse e alle raccolte occasionali di fondi che non costituiscono reddito imponibile (articolo 25, comma 2, della legge 133/1999), nonché le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie.

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Società Sportive Dilettantistiche

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