Le spese di sponsorizzazione sono deducibili indipendentemente dai ricavi

Una società ha presentato ricorso contro l’Agenzia delle Entrate per un avviso di accertamento con cui quest’ultima recuperava dei costi che riteneva indeducibili per problema di inerenza, tra cui dei costi di sponsorizzazione effettuati a favore di squadre di calcio.

Il tribunale e la Corte d’Appello si trovavano a favore della società. Per questo l’Agenzia delle Entrate richiedeva ricorso presso la Cassazione sostenendo che i costi di pubblicità presenti non fossero inerenti con l’attività svolta dalla società e con il pubblico delle partite di calcio e che non ne innalzavano la somma dei ricavi.

La Corte Suprema, con l’ordinanza 6386/2022 del 25 febbraio 2022, dichiara inammissibile il ricorso.

La Corte specifica che l’ente aveva confuso le spese di pubblicità con quelle di sponsorizzazione e che quest’ ultime hanno l’obiettivo perseguito di diffondere la propria immagine commerciale a prescindere dall’aspettativa di incremento di ricavi.

Cassazione Ordinanza n. 6386 del 25 febbraio 2022

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