Le spese di pubblicità vanno valutati sulla base dell’attività imprenditoriale e non come mera correlazione costi ricavi

Nel caso di contestazione di costi di pubblicità l’ufficio deve valutare l’attività imprenditoriale dello sponsee e non fare una correlazione tra costo sostenuto e ricavo. Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 6368/21 depositata l’8 marzo 2021.

Una Spa veniva raggiunta da un avviso di accertamento per Ires, Irap e Iva per gli anni di imposta 2010 e 2011 a seguito di recupero di costi di pubblicità ritenuti non inerenti dall’Ufficio.

La società ricorre di fronte alla CTP e alla CTR le quali dichiarano legittime le ragioni dell’amministrazione finanziaria adducendo che i “costi di sponsorizzazione non sono inerenti in quanto incongrui rispetto all’attività sponsorizzata” inoltre la genericità degli impegni assunti in relazione alle prestazioni accessorie e agli spazi dedicati al logo dello sponsor denotino l’antieconomicità dei costi sostenuti.

La Spa pertanto propone ricorso in Cassazione basando le proprie ragioni su due motivi: il primo è la violazione del principio del contraddittorio preventivo per mancato assolvimento della prova di resistenza; il secondo motivo è la violazione e la falsa applicazione degli artt. 108 e 109 Tuir in tema di spese di pubblicità per aver ritenuto indeducibili tali costi sulla base dell’incongruità e dell’antieconomicità.

Parte ricorrente fa presente che i recenti orientamenti della Corte sul tema tralascia ogni valutazione di utilità e congruità dei costi riducendoli a meri indici sintomatici di insussistenza dell’inerenza e li valuta in relazione alla correlazione tra costo e attività d’impresa.

Il Giudice ritiene infondato il primo motivo ma accoglie il secondo poiché ritiene che la CTR abbia valutato la non inerenza del costo sulla base della sproporzione del costo assunto rispetto al ritorno commerciale offerto e quindi generando una correlazione tra costi e ricavi anziché affermando l’estraneità dell’attività imprenditoriale. Infine il giudizio della CTR si è incentrato sulla non inerenza dei costi rispetto ai ricavi e non sulla loro falsità, pertanto non ha correttamente applicato il principio enunciato.

Pertanto la Corte, accogliendo il secondo motivo, rimanda il giudizio alla CTR per la liquidazione delle spese.

Cassazione ordinanza n 6368 dell’8 marzo 2021

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