Le spese di pubblicità per le Associazioni Sportive Dilettantistiche

Le spese di pubblicità e sponsorizzazione effettuate in favore di associazioni o società sportive dilettantistiche, fino all’importo di euro 200mila, iscritte nell’apposito registro tenuto dal Coni, ai fini fiscali, risultano integralmente deducibili se sono necessariamente destinate alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante. Il principio è stato ribadito dalle recenti pronunce della Corte di Cassazione con Ordinanze. n. 7202 e 8981 del 2017.

Quotidiano Fisco – Il Sole 24 Ore – 25 settembre 2017

Associazioni sportive dilettantistiche: spese di pubblicità

di Lorenzo Pegorin

Il corrispettivo erogato, fino all’importo di € 200mila, in favore di associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito registro tenuto dal Coni costituisce, ai fini fiscali, spesa di pubblicità integralmente deducibile se diretto a promuovere l’immagine o i prodotti dello sponsor.

Il principio è stato ribadito dalle recenti pronunce della Corte di Cassazione (ordinanze. n. 7202 e 8981 del 2017) che hanno valorizzato l’esatto contenuto dell’art. 90, co. 8, L. 289/2002 il quale introduce una presunzione assoluta in ordine al carattere pubblicitario di dette erogazioni; da cui ne consegue la perfetta deducibilità della spesa ai sensi dell’art. 108, co. 2, primo periodo, D.P.R. 917/1986.

Affinché operi la presunzione per la deducibilità del costo in capo all’erogante è necessario che i corrispettivi erogati siano necessariamente destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante e che, a fronte dell’erogazione di dette somme, venga riscontrata una specifica attività in tal senso dell’associazione beneficiaria.

Cass., ordinanze 7202/2017 e 8981/2017

L’art. 90, co. 8, L. 27 dicembre 2002, n. 289 , stabilisce che: «Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’ articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Nonostante tale disposto, l’Amministrazione finanziaria ha, nel tempo, reiteratamente ripreso a tassazione le spese di pubblicità sostenute dalle imprese in favore delle associazioni/società sportive, contestando, a seconda dei singoli casi, l’antieconomicità delle spese stesse, la loro non congruità e la mancata inerenza.

A questo andrebbe aggiunto tutto il filone accertativo legato alle contestazioni relative alle fatture per operazioni, in tutto od in parte, inesistenti che sarà trattato specificatamente in uno dei prossimi articoli su questa rivista.

Con le due ordinanze in commento la Cassazione ha ribadito dei principi di diritto (destinati ad eliminare ogni incertezza in merito alla deduzione e, soprattutto, sulle successive ipotesi di contestazione) delle spese di pubblicità/sponsorizzazione stabilite in favore delle associazioni/società sportive dilettantistiche.

In particolare con la sentenza 21 marzo 2017, n. 7202 la Cassazione ha statuito l’obbligatorietà dell’iscrizione al registro del Coni in capo ai sodalizi sportivi destinatari della sponsorizzazione, quale elemento atto a provare l’effettività del proprio status di associazione sportiva dilettantistica, che, unitamente agli altri requisiti previsti dall’articolo 90, co. 8, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, assicura la deducibilità della spesa in capo al soggetto erogante.

In buona sostanza viene ribadito il principio di diritto secondo cui: «la mancata iscrizione nel suddetto registro comporta il difetto di prova in capo alle beneficiarie dello status di società o associazione sportiva dilettantistica e quindi il difetto di prova in ordine ad uno dei requisiti in relazione ai quali la L. n. 289 del 2002, art. 90 cit., comma 8, consente, in via di presunzione legale assoluta, di ritenere applicabile ai contributi erogati, entro il limite sopra indicato, in favore di società o associazioni sportive dilettantistiche, la qualificazione di spese di pubblicità volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario»).

Ancor più rilevante appare la successiva ordinanza 6 aprile 2017, n. 8981 con cui la Cassazione ha circoscritto l’irrilevanza della contestazione di «antieconomicità» della spesa di pubblicità a favore delle associazioni sportive dilettantistiche (nella fattispecie in esame era stata contestata una «irragionevole sproporzione» tra l’entità della sponsorizzazione rispetto al fatturato/utile di esercizio della società contribuente) evidenziando che «quella sancita dalla L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8, è una “presunzione assoluta” oltre che della natura di “spesa pubblicitaria”, altresì di inerenza della spesa stessa fino alla soglia, normativamente prefissata, dell’importo di Euro 200.000».

Ne deriva, quindi, che entro tale importo, e nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla L. 289/2002, le spese di sponsorizzazione a favore delle associazioni/società sportive dilettantistiche non potranno più essere contestate come «antieconomiche» e/o non inerenti.

Presunzione assoluta per le spese di pubblicità in favore delle a.s.d.

L’Amministrazione finanziaria durante le proprie attività di verifica e di accertamento ha sempre subordinato la deducibilità delle spese di pubblicità in favore delle associazioni sportive dilettantistiche al rispetto dei requisiti di inerenza ed economicità previsti dal D.P.R. 917/1986.

Ora, con le ordinanze in commento, la Cassazione, nell’esercizio della propria funzione nomofilattica ha limitato (se non addirittura escluso) tali ipotesi di contestazione adeguandosi alla sottesa ratio del Legislatore, ossia quella di far sì che le società sportive beneficiarie trovino nella possibilità di ricevere sponsorizzazioni la loro fonte di sostentamento che, se subordinata ad una specificità attività di promozione dell’impresa sponsorizzata, nei limiti del tetto stabilito (euro 200mila), possa permettere in capo a quest’ultime l’intera deducibilità della spesa, senza che si renda necessaria anche l’ulteriore valutazione in termini di proporzione tra prestazioni effettuate e controprestazioni ricevute.

Tale principio, peraltro, era già stato riconosciuto dalla stessa Agenzia delle Entrate nella R.M. 57/E/2010 laddove si afferma che «la ratio dell’art. 90 della legge n. 289 del 2002, diretta ad agevolare il settore delle società e associazioni sportive dilettantistiche – il quale trae la maggiore fonte di finanziamento dall’attività di sponsorizzazione – consegue che la previsione recata dallo stesso articolo non introduce un limite massimo all’integrale deducibilità dal reddito d’impresa delle somme corrisposte agli enti di cui trattasi, ma individua l’importo entro il quale dette somme costituiscono per presunzione assoluta spese di pubblicità». In senso conforme si veda anche la Circolare di qualche anno prima, la C.M. 22 aprile 2003, n. 21/E emanata dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Normativa e Contenzioso.

Pertanto, lo si ribadisce, a seguito delle pronunce in commento, per le spese di pubblicità erogate a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, è stato stabilito che in presenza di determinate condizioni (sulla sussistenza delle quali si veda il paragrafo successivo) vi è l’applicazione di una presunzione legale assoluta che libera il contribuente dall’onere di provare l’inerenza del relativo costo.

Si ricorda che per «presunzione legale» si intende infatti quella presunzione la cui efficacia, o il cui valore, è stabilita dalla legge, mentre la definizione di «assoluta» determina l’inammissibilità della prova contraria.

Peraltro, lo si evidenzia in via incidentale, tali principi di diritto, volti a garantire la deducibilità delle spese di pubblicità in favore dei sodalizi sportivi, erano già stati fatti propri da buona parte della giurisprudenza di merito (fra le molte si citano Ctp Pisa n. 423/2014, Ctp Mantova n. 170/2013; Ctp Vicenza n. 732/2016, Ctr Puglia n. 987/2017, Ctr Marche n. 145/2016 e Ctr Lombardia n. 3421/67/2015).

Percorso guidato per la deducibilità

Punti chiave Sponsorizzazioni nelle associazioni sportive dilettantistiche
Iscrizione al registro

del Coni

Per assicurarsi la deducibilità delle sponsorizzazioni sportive la prima situazione da verificare è lo status dell’associazione sportiva beneficiaria.

Sul punto è opportuna la verifica nel sito del Coni dell’iscrizione del sodalizio sportivo nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche.

Il controllo si potrà agevolmente condurre, entrando nel sito del Coni nell’apposita sezione, anche solo digitando il codice fiscale dell’associazione.

Redazione del contratto È opportuno che la sponsorizzazione venga sugellata con la redazione di un contratto a prestazioni corrispettive nel quale dettagliare in maniera puntuale l’attività dello sponsor, le situazioni nelle quali si manifesterà la pubblicità e gli obblighi a cui sarà tenuto chi organizza gli eventi.

I corrispettivi indicati nel contratto dovranno essere necessariamente destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante.

Elementi essenziali

del contratto

In questa sede assume importanza, tra le altre cose, l’evidenziazione della durata del contratto.

Si consiglia, in questa sede, di far risaltare la ripetitività delle prestazioni pubblicitarie svolte, (es. tutte le gare stagionali) ed il fatto che le stesse coinvolgono più manifestazioni.

Fondamentale sarà anche esplicitare le ragioni commerciali (ritorno d’immagine, presenza nel territorio di clienti e fornitori ecc.) che hanno indotto l’impresa ad effettuare la sponsorizzazione.

Prove rilevanti A posteriori andrà poi reperita tutta la documentazione a supporto del costo sostenuto, che provi in quali forme si è esplicata l’attività di pubblicità.

Ad esempio l’apposizione del marchio dello sponsor sulla divisa di gioco/allenamento, ovvero la cartellonistica a bordo campo o sul campo di gioco, l’apposizione del logo e/o del marchio nelle varie locandine o agli eventi organizzati dalle associazioni/società sportive, ecc.

Tutta la documentazione dovrà essere in qualche modo ricondotta al contratto al fine di comprovare l’esistenza e l’effettività dell’intera operazione.

Relazione dello sponsor Al termine della stagione sportiva o dell’anno solare oggetto della sponsorizzazione, potrebbe essere altresì opportuno ricevere dall’associazione stessa una relazione scritta da parte di chi ha erogato i servizi di pubblicità nella quale dettagliare l’intera attività svolta a soddisfazione delle obbligazioni richieste.

Questo al fine di ulteriormente documentare l’effettività del servizio reso.

In questa sede è opportuno ribadire che quanto relazionato dovrà coincidere con gli impegni che il sodalizio sportivo ha sottoscritto nel contratto.

Presunzione ex lege Solo una volta fornita la prova dell’effettività dell’operazione nei modi e nelle forme sopra delineate, la presunzione ex lege introdotta dall’articolo 90, comma 8, L. 289/2002, esonera il contribuente dal dover ulteriormente dimostrare in merito alle possibili ulteriori contestazioni elevate dall’amministrazione finanziaria in tema di inerenza ed antieconomicità dell’operazione considerata.

 

Condizioni per la deducibilità

Come sopra evidenziato, la Cassazione ha riconosciuto che la legge stabilisce espressamente che gli importi erogati in favore di associazioni/società sportive dilettantistiche iscritte presso il Coni costituiscono spese di pubblicità per il soggetto erogante, a condizione che non superino l’ammontare annuo di euro 200mila.

Tali spese sono così da considerarsi ex lege come congrue, non antieconomiche ed inerenti.

Ma vediamo quali sono le specifiche condizioni in presenza delle quali, opera la presunzione assoluta di deducibilità, più volte richiamata in questo articolo, in favore del soggetto erogante.

In primis le prestazioni rese dall’associazione/società sportiva devono essere ovviamente effettive (non devono riferirsi, quindi, a fatture per operazioni anche parzialmente oggettivamente inesistenti).

In questo senso si ricorda che – La Ctr della Toscana, Sez XVII, con la sentenza n. 2089/2014 ha statuito che «la presunzione di legge non può spingersi fino ad esonerare la società che dall’onere dimostrativo della effettività della prestazione pubblicitaria dedotta a costo».

Tanto premesso devono essere provati i seguenti requisiti, sia di carattere soggettivo che oggettivo.

In merito ai primi si ricorda che:

  • l’ente beneficiario deve essere una società o un’associazione sportiva dilettantistica (1);
  • il sodalizio sportivo devono essere iscritto all’apposito Registro tenuto presso il Coni.

I requisiti oggettivi sono:

  • il rispetto del limite quantitativo di euro 200.000,00.

Ora, si discute se tale limite sia da intendere come erogazione complessiva da parte di una società/ditta nei confronti di varie associazioni/società sportive dilettantistiche nel corso del medesimo anno d’imposta, ovvero come limite di contributo annuo alla singola associazione sportiva.

La ratio sottesa alla norma induce a ritenere che la somma sia da ritenere complessiva per tutte le spese sostenute da una medesima impresa in favore dello sport dilettantistico nel corso di un intero anno.

  • la destinazione dei corrispettivi erogati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
  • il riscontro di una specifica attività del soggetto beneficiario a favore dell’erogante.

In questo senso sarà utile provare, sia sotto il profilo documentale (es. esistenza di un contratto a prestazioni corrispettive, ovvero di una relazione scritta al termine della stagione sponsorizzatada parte di chi ha erogato i servizi di pubblicità nella quale dettagliare l’intera attività svolta a soddisfazione delle obbligazioni richieste) sia sotto quello oggettivo, le modalità con cui si è esplicata l’attività di pubblicità (ad esempio, l’apposizione del marchio dello sponsor sulla divisa di gioco/allenamento, ovvero cartellonistica a bordo campo o sul campo di gioco, l’apposizione del logo e/o del marchio nelle varie locandine o agli eventi organizzati dalle associazioni/società sportive, ecc.) (2).

Infine, in relazione alla rilevanza attribuita dall’ordinanza n. 7202/2017 all’iscrizione al Registro del Coni (condizione per poter usufruire della presunzione assoluta di deducibilità), si ricorda che il Registro dei sodalizi sportivi iscritti è lo strumento che il Consiglio Nazionale del Coni ha istituito per confermare definitivamente «il riconoscimento ai fini sportivi» alle associazioni/società sportive dilettantistiche, già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva.

Tale elenco viene trasmesso annualmente all’Agenzia delle Entrate, anche per il mantenimento delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni/società sportive dilettantistiche.

In questo senso si ricorda che l’iscrizione ad una federazione sportiva affiliata al Coni è anche condizione per le associazioni/società sportive dilettantistiche per poter usufruire delle agevolazioni fiscali di cui alla L. 398/1991.

Difesa del contribuente

In conclusione, alla luce delle indicazioni della Suprema Corte (3), appare quindi sufficiente che la difesa del contribuente venga improntata alla dimostrazione dell’effettività dell’operazione svolta, dando piena prova circa la promozione dell’immagine e l’effettuazione di specifiche attività da parte dell’ente sportivo (si veda la grafica più sopra).

Su questo versante, per l’impresa sponsorizzante sarà fondamentale, dapprima verificare l’iscrizione al Coni del sodalizio sportivo ed in subordine appare opportuno procedere alla redazione di un contratto a prestazioni corrispettive nel quale definire come si manifesterà la pubblicità e gli obblighi a cui sarà tenuto chi organizza gli eventi.

Infine andrà reperita tutta la documentazione a supporto del costo sostenuto quali ad esempio locandine, calendari e opuscoli pubblicitari, striscioni sul campo da gioco, abbinamenti sull’abbigliamento sportivo (ecc.), e qualora necessario, il tutto potrà essere confermato da una relazione scritta da parte del rappresentante legale del sodalizio sportivo che, al termine della stagione sponsorizzata, riporta nel dettaglio l’intera attività svolta a soddisfazione delle obbligazioni richieste.

Il resto, come ribadito dalla Cassazione(4) con le ordinanze in commento lo prova per «presunzione assoluta» l’art. 90, co. 8, L. 289/2002.

(1) La disciplina giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche è prevista dai co. 17 e 18 dell’art. 90, L. 289/2002, i quali dispongono:

«17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

  1. a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
  2. b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
  3. c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.
  4. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
  5. a) la denominazione;
  6. b) l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;
  7. c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
  8. d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette;
  9. e) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
  10. f) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
  11. g) le modalità di scioglimento dell’associazione;
  12. h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

(2)Sul punto vedasi articolo a cura di L. Pegorin, «Sponsor con sgravio garantito» pag. 20 di Norme e tributi, Sole 24 Ore del 25 aprile 2016.

(3)Oltre alle ordinanze citate nel presente articolo, si richiama anche la sentenza della Corte di Cassazione del 23 marzo 2016, n. 5720.

(4)In questo senso vedasi anche la sentenza delle Corte di Cassazione 5720/2016.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ordinanza 21 marzo 2017, n. 7202

Ordinanza 6 aprile 2017 n. 8981

Se l'articolo ti è piaciuto condivilo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Federlearn.it – Divulgazione Responsabile