Le spese di pubblicità a favore di asd godono di presunzione legale assoluta

di Alessandra Bozzo

La Cassazione, con Sentenza n. 20224/21 depositata il 16 luglio 2021 rigetta il ricorso dell’Agenzia dell’Entrate avverso la Sentenza della CTR la quale confermava le ragioni di una ditta individuale operante nel commercio che aveva erogato contributi ad una asd a fronte di un’attività promozionale del proprio marchio. Con tale Sentenza annullava gli avvisi di accertamento emessi per l’anno di imposta 2008 a recupero di costi di pubblicità ritenuti non deducibili.

L’Agenzia fonda il proprio ricorso su un unico motivo, ovvero la violazione e la falsa applicazione dell’art. 109 Tuir in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in ordine al tenore dell’onere della prova gravante in capo al contribuente in caso di contestazione di effettività e inerenza dei costi dedotti dal reddito d’impresa.

La Corte ritiene infondato il motivo del ricorso e ribadisce l’orientamento giurisprudenziale volto a far valere la presunzione legale assoluta disciplinata dall’art. 90 comma 8 Legge 289/2002 circa la deducibilità delle spese di pubblicità a favore di sodalizi sportivi dilettantistici, i cui presupposti, già valutati dalla CTR in sede di giudizio, vengono confermati.

Tale presunzione, lo ribadiamo, si basa sul possesso congiunto di 4 requisiti ossia che il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva, sia rispettato il limite di spesa (200.000 euro annui), la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine e i prodotti dello sponsor e che il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.

Cassazione ordinanza n. 20224 del 15 luglio 2021

Se l'articolo ti è piaciuto condivilo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Federlearn.it – Divulgazione Responsabile