Le pro loco sono escluse dall’obbligo di tracciamento per i pagamenti oltre i mille euro

Con la Sentenza 10711 del 4 aprile 2022 la Corte di Cassazione posto chiarimenti sull’obbligo sui soggetti obbligati al tracciamento di pagamenti per gli importi oltre i mille euro.

Una pro loco presentava ricorso contro l’Agenzia delle Entrate a fronte di avvisi di accertamento con cui si vedeva negata l’applicazione del regime agevolato della L. 398/1991, per la violazione degli obblighi di tracciabilità su pagamenti e versamenti di importi pari o superiori a 1.000 euro. Dopo la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, a favore dell’Agenzia, la pro loco presentava ricorso alla Corte.

La sentenza tende a chiarire quali enti sono tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità, pena l’applicazione delle sanzioni pecuniarie da 250 a 2mila euro. In particolare, se rientrano in questo ambito sia le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) che tutti gli enti non profit.

La corte ha chiarito questo punto, sostenendo che le pro loco sono esclusi da tale obbligo. Con la conseguenza che la violazione degli obblighi di tracciabilità non fa scattare la sanzione amministrativa. Sono invece soggette a tale obbligo le società/enti/associazioni sportive dilettantistiche senza fine di lucro, le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro e le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.

Per questo motivo la Corte accoglieva il ricorso e rinviava alla CTR dell’Umbria anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Cassazione Sentenza n. 10711 del 4 aprile 2022

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