Le prestazioni occasionali di natura non professionale non sono assoggettati a contribuzione
L’esonero contributivo può essere fatto valere in caso di operatori all’interno di realtà sportive dilettantistiche in ordine a prestazioni occasionali, questo quanto stabilito dalla Cassazione con Sentenza n. 41570/21 depositata il 27/12/2021.
Una asd, a seguito di un’ispezione da parte dell’Inps, veniva raggiunta da un avviso di addebito relativa alla pretesa da parte degli uffici di contribuzione in ordine alla posizione previdenziale in capo a due collaboratori.
L’Asd ottiene una sentenza favorevole di fronte alla Corte di appello che rigetta l’avviso di addebito poiché venivano accolte le motivazioni del sodalizio sportivo il quale dimostrava il possesso di tutti i requisiti statutari, sportivi per godere dell’esonero da tale contribuzione trattandosi di redditi meramente occasionali in ragione della discontinuità dell’impegno reso e dalla marginalità degli importi economici.
L’Inps resiste e deposita controricorso in Cassazione.
I Giudici fanno un’ampia disamina dell’evoluzione della normativa in capo ai compensi sportivi erogati dai sodalizi sportivi e ne deduce, confermando la sentenza di secondo grado, l’infondatezza delle pretese dell’Inps affermando, dopo aver accertato il carattere effettivamente dilettantistico dell’associazione sportiva e la natura non professionale e meramente discontinua ed occasionale dell’attività dei collaboratori oggetto d’esame, il diritto a fruire dell’esenzione contributiva.