Il Decreto che regolamenta le attività diverse che possono essere svolte dagli enti del terzo settore è stato firmato dal Ministro Orlando e lo ha reso noto il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali con un Comunicato Stampa del 30 aprile.
Gli enti del terzo settore possono svolgere un’attività strumentale e secondaria all’attività nobile individuata all’atto di iscrizione al Runts e affinché l’attività possa definirsi tale deve sottostare a uno dei due parametri quantitativi introdotti dal decreto:
– i ricavi dell’attività strumentale devono essere inferiori al 30% delle entrate complessive dell’ente o in alternativa inferiori al 66% dei costi complessivi.
Viene meno il requisito di attività direttamente connessa all’attività istituzionale precedentemente in vigore al fine di privilegiare la volontà dell’ente di autofinanziarsi mediante attività commerciali quali ad esempio la somministrazione di cibi e bevande, la vendita di beni fino alla raccolta di pubblicità o sponsorizzazioni.
Il doppio limite quantitativo permette ad enti del terzo settore che non perseguano entrate dall’attività istituzionale di poter parametrare la secondarietà dell’attività ai costi e tra questi rientrano anche i cosiddetti costi figurativi da indicare nella relazione di missione e che valorizzano ad esempio il costo del personale volontario.
Non ci resta che attendere la pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale a firma del Ministro.