Le assemblee delle ASD valide anche se convocate verbalmente
Può accadere che una Associazione Sportiva Dilettantistica convochi verbalmente l’Assemblea dei soci, e ad essa partecipino solo un numero limitati di associati. Sussiste in tali evenienze la violazione delle norme sull’ordinamento interno ispirato ai principi di democraticità della vita associativa, come previsto dall’art 90 legge 289/2002?
La Commissione Tributaria Regionale di Aosta con la sentenza n. 8/2015 ha stabilito che le convocazione verbali dell’assemblee alla quale partecipano anche un numero limitato di soci, non rappresenta una limitazione alla vita democratica dell’associazione e di conseguenza non perde i benefici delle agevolazioni fiscali.
Si ricorda a tale proposito che la L. 398/1991 prevede che le associazioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle Federazioni sportive nazionali o agli Enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dalla normativa vigente, che svolgono attività sportive dilettantistiche, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi da attività commerciali che non superiori a euro 250.000 possono optare per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sui redditi in modo forfetario.
Con l’art. 90, comma 18, L. 27.12.2002, n. 289, sono stati introdotti alcuni obblighi alle associazioni, da recepire nei vari statuti al fine di consentire l’adozione dei benefici della L. 398/1991, di particolare rilievo e la lettera e) “le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati…”,
L’Agenzia delle Entrate dalla Circolare 21 del 22.4.2003 aveva chiarito che il mancato recepimento del citato comma 18 art. 90 L. 289/2002, rendeva non applicabili i benefici fiscale della L. 398/1991.
Il fatto. Un’associazione sportiva dilettantistica era stata sottoposta a verifica fiscale, tra altri rilevi, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’applicazione del regime fiscale agevolato, con la motivazione della violazione del principio di democraticità. Tale conclusione era derivata dal fatto che le assemblee dei soci venivano convocate verbalmente e la partecipazione ad esse era modesta. Venivano pertanto recuperate a tassazione le operazioni attive ritenendole come attività commerciale e applicando tutte le norme per la tassazione come reddito l’impresa.
La C.T. R. di Aosta non ha recepito tale impianto, asserendo che la violazione di tali principi presuppone un’indagine più accurata, approfondita e qualitativa non basata su indizi e circostanze, non avendo nessun presupposto giuridico nell’ambito delle norme tributarie. La Commissione ha stabilito, pertanto, che la scarsa partecipazione alle assemblee e la modalità verbale di convocazione delle stesse non potevano “essere utilizzate quale scorciatoia dagli Uffici finanziari per disconoscere i benefici fiscali delle ASD, in quanto non hanno alcun presupposto giuridico nell’ambito delle norme tributarie di settore”. L’accertamento, veniva annullato.
In aggiunta a quanto esposto si ricorda che la Circolare n. 9/E del, 24 aprile 2013 aveva già affrontato l’aspetto della democraticità affermando che il rapporto associativo costituisce presupposto essenziale per il riconoscimento alle associazioni sportive dilettantistiche dei benefici fiscali previsti dalla vigente normativa.
In particolare, si richiama la citata disposizione dall’articolo 90, comma 18, lettera e), della legge n. 289 del 2002, secondo cui nello statuto delle associazioni sportive dilettantistiche devono essere espressamente previste, fra l’altro, le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
E aggiunge “Fermo restando che la sussistenza del requisito della democraticità richiede una valutazione, da effettuare caso per caso, della corrispondenza fra le previsioni statutarie e le concrete modalità operative della singola associazione sportiva dilettantistica, si evidenzia che elementi quali le modalità di convocazione e verbalizzazione delle assemblee dei soci costituiscono, in via generale, indici rilevanti al fine di desumere la reale natura associativa dell’ente e l’effettiva democraticità del sodalizio”.
“Tuttavia, si può ritenere che l’adozione di forme di convocazione dell’assemblea diverse da quelle tradizionali (ad esempio, invio di e-mail agli associati in luogo dell’apposizione in bacheca dell’avviso di convocazione) o l’occasionale mancato inserimento di un dettagliato elenco dei nomi dei partecipanti nei verbali di assemblea o degli associati nel libro soci non costituiscono, singolarmente considerati, elementi il cui riscontro comporti necessariamente la decadenza dai benefici recati dalla legge n. 398 del 1991 qualora, sulla base di una valutazione globale della operatività dell’associazione, risultino posti in essere comportamenti che garantiscano il raggiungimento delle medesime finalità”.
Inoltre richiamando la clausola della democraticità prevista dall’articolo 90, comma 18, lettera e), della legge n. 289 del 2002, afferma che è da ritenersi decaduta quando da parte dell’associazione si ravvisino comportamenti di reiterate azioni ed omissioni delle disposizioni statutarie, quali:
– la mancanza assoluta di forme di comunicazione idonee ad informare gli associati delle convocazioni assembleari e delle decisioni degli organi sociali;
– la presenza di diverse quote associative alle quali corrisponda una differente posizione del socio in termini di diritti e prerogative, rispetto alla reale fruizione e godimento di determinati beni e servizi;
– l’esercizio limitato del diritto di voto – dovuto alla presenza, di fatto, di categorie di associati privilegiati – in relazione alle deliberazioni inerenti l’approvazione del bilancio, le modifiche statutarie, l’approvazione dei regolamenti, la nomina di cariche direttive, etc..
“In tali ipotesi, infatti, ravvisandosi un nesso diretto fra la violazione posta in essere dall’associazione e la disposizione statutaria concernente la democraticità dell’ente, si ritiene che l’associazione sportiva dilettantistica decada dai benefici recati dalla legge n. 398 del 1991 per mancata osservanza della clausola di cui al citato articolo 90, comma 18, lettera e), della legge n. 289 del 2002.”
La citata Circolare determina una chiara esplicazione su quanto stabilito dalla Commissione Tributaria di Regionale di Aosta.