Le ASD devono dimostrare di non avere finalità di lucro per beneficare delle agevolazioni

L’affiliazione alle federazioni sportive ed al CONI non è indice sufficiente a consentire l’applicabilità del regime di detassazione previsto a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, ma dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro (il cui onere probatorio grava sull’associazione) e non dalla formale veste giuridica adottata. È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 28175/2017.

Eutekne.info – 11 dicembre 2017

L’iscrizione al CONI non basta per le agevolazioni delle ASD

Le associazioni sportive devono dimostrare di porre in essere attività senza fine di lucro

di Alessandro BORGOGLIO

L’applicabilità del regime di detassazione previsto a favore delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) dipende non dall’elemento formale della veste giuridica assunta, ma dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sull’associazione e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto estrinseco e neutrale dell’affiliazione alle federazioni sportive ed al CONI.
È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 28175/2017.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 148 comma 1 del TUIR, non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, da associazioni, consorzi e altri enti non commerciali di tipo associativo; le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo. Il successivo comma 3 stabilisce che, tra le altre, per le ASD (posto che sia stato presentato il modello EAS) non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti.

Il comma 8, infine, condiziona l’applicabilità del precedente comma 3 all’inserimento negli atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata di talune specifiche clausole riguardanti obblighi e divieti circa il patrimonio dell’ente ed eventuali utili o avanzi di gestione, la disciplina del rapporto e della vita associativa, nonché l’obbligo di redigere il rendiconto economico-finanziario.

La L. 398/1991, poi, prevede un regime agevolato particolare, sia ai fini delle imposte sul reddito sia ai fini dell’IVA, per le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 400.000 euro.
Il comma 18 dell’art. 90 della L. 289/2002 impone che le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscano con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale, stabilendo, inoltre, che nello statuto devono essere espressamente previste una serie di clausole concernenti l’oggetto sociale, l’ordinamento interno, la redazione dei rendiconti economico-finanziari, lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Nel caso oggetto della sentenza in commento, l’Ufficio aveva accertato a carico di un’associazione la decadenza dal regime agevolato previsto dal succitato art. 148 e dalla L. 398/1991, contestando, in particolare, la mancata conformazione statutaria dell’associazione alle già sopra indicate clausole che l’art. 148, comma 8 del TUIR richiede ai fini della detassazione.
I giudici di merito avevano ritenuto che, ai fini del regime agevolato, fosse sufficiente l’iscrizione dell’associazione al CONI e alla FIGC (probabilmente rifacendosi al dato normativo recato dalla L. 398/1991), come di fatto era stato dimostrato nel caso di specie.

La Cassazione, diversamente, riprendendo precedenti pronunce in materia (cfr. Cass. n. 16449/2016), ha stabilito che ciò non è affatto sufficiente, atteso che, ai fini dell’art. 148 summenzionato, occorre invece verificare se l’associazione abbia effettivamente posto in essere un’attività senza fine di lucro, al di là della sua formale veste giuridica.
Non basta, quindi, che l’ASD rientri in una delle forme giuridiche previste dal ridetto art. 148, ma è necessario che essa dia prova di svolgere la propria attività nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni imposte da tale articolo (Cass. n. 8623/2012).
La decisione di merito, pertanto, è stata cassata, perché il collegio regionale non aveva verificato se, in effetti, l’associazione avesse inserito nello statuto le clausole previste dall’art. 148 e vi avesse poi dato concreta attuazione, circostanze contestate dal Fisco.

Peraltro, la Suprema Corte, con un altro recente arresto, ha stabilito che l’onere di provare il possesso delle condizioni necessarie alla fruizione di una norma di esenzione o di agevolazione incombe sul soggetto che afferma la spettanza dell’esenzione o dell’agevolazione, e tale regola generale opera anche con riferimento alle agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale, come le ASD senza scopo di lucro, con riferimento al regime fiscale agevolato di cui alla L. 398/91 (Cass. n. 23228/2017).

Si ricorda, infine, che, se l’iscrizione al CONI non è elemento sufficiente per l’applicazione del regime agevolato, d’altro canto, la sua assenza preclude – almeno secondo una parte della giurisprudenza di merito – l’accesso alle agevolazioni di cui alla L. 398/1991 (C.T. Reg. di Milano n. 873 del 9 marzo 2015 e C.T. Prov. di Macerata n. 247 del 9 agosto 2011; contra, C.T. Prov. di Macerata n. 173/2/11 del 30 maggio 2011).

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Cass. 24.11.2017 n. 28175

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