Lavoro sportivo, per prestazioni entro le 18 ore sì al contratto per co.co.co.

Lavoro sportivo, piccoli passi verso un restyling della disciplina con qualche aspetto da rivedere. Diverse le novità contenute nello schema di correttivo, nell’ottica di superare le criticità derivanti dall’attuale regolamentazione contenuta nel Dlgs 36/2021 prima della sua entrata in vigore (prevista a decorrere dal 1° gennaio 2023). Viene anzitutto ampliata la nozione di lavoratore sportivo. L’elencazione dell’articolo 25 del Dlgs 36, include ora anche i tesserati che svolgono mansioni “sportive” riconosciute dai regolamenti degli enti affilianti, ad eccezione di quelle di carattere amministrativo-gestionale…

Fonte: Gruppo Il Sole 24 Ore – Quotidiano Lavoro – di Andrea Mancino e Gabriele Sepio – 14 Luglio 2022

Lavoro sportivo, per prestazioni entro le 18 ore sì al contratto per co.co.co.

https://quotidianolavoro.ilsole24ore.com/art/contratti-lavoro/2022-07-13/per-prestazioni-entro-18-ore-si-contratto-cococo-193616.php?uuid=AElt89lB&cmpid=nlql

Sarà consentito applicare il contratto di collaborazione coordinata e continuativa se le prestazioni non superino le 18 ore a settimana ad esclusione della partecipazione a manifestazioni sportive.

Ai fini contributivi la soglia di esenzione per i compensi dei contratti co.co.co sarà inferiore a 5.000 annui, la parte eccedente sarà soggetta a contribuzione.

Ai fini fiscali la soglia di esenzione è fissata per i compensi annui, a 15mila euro, per ogni tipo di rapporto di lavoro sportivo dilettantistico.

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