L’autore deve autorizzare il download da internet da parte del “club di lettura”

È vietata la messa a disposizione di libri elettronici per i membri di un “club di lettura” creato su internet e la vendita di libri elettronici “usati” nell’ambito del club. Lo ha stabilito la Corte Ue, con la Sentenza 19 dicembre 2019, nella causa C-263/18.

Quotidiano Diritto – Il Sole 24 Ore – 20 dicembre 2019

Club di lettura su internet, il download va autorizzato dall’autore

La vendita di libri elettronici di seconda mano tramite un sito internet costituisce una comunicazione al pubblico soggetta all’autorizzazione dell’autore. Lo ha stabilito la Corte Ue, con la sentenza 19 dicembre 2019, nella causa C-263/18. Per la Grande Sezione infatti la fornitura al pubblico, mediante download, di un libro elettronico per un uso permanente rientra nella nozione di «comunicazione al pubblico» ai sensi della direttiva 2001/29 sul diritto d’autore.

La vicenda
 – Due associazioni di difesa degli interessi degli editori dei Paesi Bassi, hanno proposto dinanzi al Tribunale dell’Aia un ricorso per vietare la messa a disposizione di libri elettronici per i membri di un «club di lettura» creato su internet. Mettendo in vendita libri elettronici di «seconda mano» nell’ambito del club, la società chiamata in giudizio effettuerebbe una comunicazione al pubblico non autorizzata di tali libri. L’azienda si è difesa sostenendo che tali attività rientrano nel diritto di distribuzione, per cui le associazioni ricorrenti, in seguito alla vendita dei libri elettronici, non avrebbero più il diritto esclusivo di autorizzarne o di vietarne la distribuzione al pubblico.

La motivazione 
– Per la Corte la fornitura, mediante download, di un libro elettronico per un uso permanente non rientra nel diritto di «distribuzione al pubblico» (articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29), bensì nel diritto di «comunicazione al pubblico» (articolo 3, paragrafo 1). Il legislatore dell’Unione, prosegue la decisione, ha infatti inteso riservare la regola dell’esaurimento alla distribuzione di oggetti tangibili, come i libri incorporati su un supporto materiale. Applicare tale regola dell’esaurimento ai libri elettronici rischierebbe, invece, di incidere sull’interesse dei titolari di ricevere un adeguato compenso in maniera assai più significativa che in ipotesi di libri incorporati su un supporto materiale, dato che le copie digitali dematerializzate di libri elettronici non si deteriorano con l’uso e costituiscono, quindi, perfetti sostituti delle copie nuove su un eventuale mercato di seconda mano.

Secondo la Corte, il fatto di mettere le opere a disposizione di chiunque si registri sul sito Internet del club di lettura dev’essere considerato come una «comunicazione» di un’opera, anche qualora la persona non si avvalga di tale possibilità. Inoltre, si deve tener conto non solo del numero di persone che possono avere accesso contemporaneamente alla medesima opera, ma altresì di quante tra di loro possano avervi accesso in successione. Nel caso di specie, rileva la decisione, il numero di persone che possono avere accesso, contemporaneamente o in successione, alla stessa opera tramite la piattaforma del club di lettura è notevole. Pertanto, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio che tenga conto di tutti gli elementi pertinenti, l’opera di cui trattasi deve essere considerata come comunicata a un pubblico.

Inoltre, la Corte ha dichiarato che un’opera protetta, per essere qualificata come comunicazione al pubblico, deve essere comunicata secondo modalità tecniche specifiche, diverse da quelle fino ad allora utilizzate o, in mancanza, deve essere rivolta ad un pubblico nuovo. Nel caso di specie, dato che la messa a disposizione di un libro elettronico è in generale accompagnata da una licenza di utilizzo che ne autorizza esclusivamente la lettura, da parte dell’utente, a partire dalle sue proprie apparecchiature, si deve ritenere che una comunicazione come quella effettuata dalla società convenuta sia fatta ad un pubblico che non è stato già preso in considerazione dai titolari del diritto d’autore e, pertanto, ad un pubblico nuovo.

In definitiva, per i giudici di Lussemburgo, «la fornitura al pubblico, mediante download, di un libro elettronico per un uso permanente rientra nella nozione di «comunicazione al pubblico» e, più in particolare, in quella di «messa a disposizione del pubblico [delle opere degli autori] in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente» (ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione).

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Corte Ue-Sentenza (19-12-2019 nella causa C-263-18

 

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