L’attività didattica svolta dall’asd: necessaria per mantenere l’iscrizione al Registro Coni

Un’associazione sportiva, ai fini del mantenimento dell’iscrizione al Registro delle società sportive tenuto dal CONI è necessario che comprovi lo svolgimento di attività sportiva e didattica.

Il caso: il Coni, a seguito di una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di avvio di una verifica fiscale nei confronti di un sodalizio sportivo, comunicava la propria intenzione all’EPS e all’asd di procedere con un’autonoma verifica al possesso dei requisiti sportivi validi per il mantenimento dell’iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, richiedendo di trasmettere determinati documenti.

A seguito di ciò il CONI dopo aver debitamente verificato la documentazione prodotta comunicava all’Agenzia delle Entrate e per conoscenza all’asd e all’eps che, a seguito delle verifiche svolte, l’iscrizione al suddetto Registro era carente di uno dei requisiti previsti dal Regolamento di funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, ossia “lo svolgimento di comprovata attività sportiva e didattica”, di cui all’art. 3 lett. e, e per l’effetto comunicava la sospensione dell’iscrizione in attesa di un provvedimento di esclusione dal Registro.

Successivamente il CONI comunicava all’asd e all’Agenzia delle Entrate, che, all’esito dei controlli effettuati con provvedimento, era stata disposta, ai sensi del Regolamento di funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, la nullità dell’iscrizione al Registro precedentemente riconosciuta.

Il suddetto provvedimento veniva impugnato dall’asd enunciando una serie di violazioni normative tra cui l’errata valutazione “dei requisiti richiesti per l’iscrizione nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche e alla nozione di attività sportiva e attività didattica” sostenendo che “doveva essere interpretato come un E/O e non solo come una E cumulativa, sicchè il possesso anche di UNA sola delle DUE attività doveva comunque legittimare l’iscrizione”.

Il CONI fermo su questo punto ribadisce che non vi è alcuna ragione che consenta di leggere la congiunzione “e” come un “e/o”, reputando sufficiente lo svolgimento di una sola delle due attività, come emerge dalla lettura dell’art. 90, comma 18, della L. 27.12.2002, n. 289 secondo il quale lo statuto delle associazioni sportive dilettantistiche deve prevedere nell’oggetto sociale la “organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica”; e si ricava anche dai “Principi fondamentali degli statuti degli enti di promozione sportiva” secondo il quale “Gli Enti di Promozione Sportiva sono tenuti ad organizzare a favore dei soggetti sportivi ad essi affiliati e tesserati attività sportiva dilettantistica, compresa quella a carattere didattico e formativo”.

Il Collegio di Garanzia dello Sport, a sezioni unite, respinge il ricorso e condanna l’asd al pagamento delle spese legali al CONI.

Si ritiene pertanto che la verifica messa in atto dall’Agenzia delle Entrate, venuta a conoscenza della nullità dell’iscrizione al Registro delle Associazioni e società sportive abbia avvalorato la propria tesi annoverando tra le motivazioni anche il suddetto provvedimento. Si rammenta che l’scrizione a tale registro è un requisito fondamentale ai fini del godimento delle agevolazioni fiscali.

Decisione n. 29 2021

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