L’atteggiamento minatorio di tifosi non legittima il trasferimento del processo
di Alessandra Bozzo
La Cassazione con sentenza n. 30760 depositata il 5 agosto 2021 respinge il ricorso, che si inserisce nell’ambito del processo penale, depositato dai legali rappresentanti di una nota società di calcio siciliana su cui la Procura sta svolgendo ampie indagini seguita ampiamente dalla stampa e dai tifosi della squadra.
Il ricorso conteneva la richiesta di poter trasferire il processo ad altro ufficio giudiziario poiché, secondo gli istanti, la grave situazione locale procurata dall’atteggiamento dei tifosi che non hanno preso bene la mancata iscrizione della società al Campionato calcistico e ha posto in essere una serie di atteggiamenti ostili incide sull’imparzialità dei giudici che sono stati vittime di molteplici condotte minatorie.
Inoltre tali fatti intimidatori precludono agli istanti la possibilità di recarsi alle udienze poiché gli stessi hanno subito ripetuti atteggiamenti aggressivi.
I Giudici sottolineano che affinché si possa ottenere il trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario è necessario verificare l’idoneità delle “gravi situazioni locali” che possano “turbare lo svolgimento del processo” e che “non siano altrimenti eliminabili”.
Si fa presente che la condotta posta in essere dai tifosi, risalente peraltro ai tempi non proprio attuali, non costituisce di per sé una turbativa al regolare svolgimento del processo e lo spostamento ad altro Ufficio Giudiziario non consentirebbe comunque di eliminare tale situazione, poiché gli stessi tifosi sono liberi di organizzare trasferte al fine di recarsi in udienza.
Tali circostanze devono risolversi mediante il dispiegamento di presidi tesi a garantire la sicurezza e l’incolumità dei soggetti coinvolti, attraverso il coinvolgimento di organi competenti.
Pertanto, ritenuto in fatto che tali situazioni non siano altrimenti eliminabili e siano sanabili con l’adozione di particolari cautele e accorgimenti rigetta il ricorso e condanna gli istanti al pagamento delle spese processuali.