L’assenza della dizione “associazione sportiva dilettantistica”
Chiarimenti dalla Commissione tributaria regionale della Toscana in merito a presupposti del mantenimento del regime agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche e più precisamente l’inerenza del mancato inserimento della dizione “associazione sportiva dilettantistica” nella ragione sociale.
Il caso
L’Agenzia delle Entrate contestava ad un’Associazione la mancanza dei requisiti per fruire delle agevolazioni fiscali previsti dalla L 398/91 per la mancanza nella propria denominazione di “associazione sportiva dilettantistica”.
L’Associazione ricorreva verso tale interpretazione adducendo che l’ infrazione riscontrata doveva essere considerata meramente formale, in ogni caso osservava che all’Iva dovuta doveva essere detratta dall’Iva delle fatture passive non reperiti in contabilità a causa di un furto subito e regolarmente denunciato. L’Amministrazione ribadiva l’assenza dei requisiti per la concessione del regime agevolato, il mancato assolvimento degli obblighi di documentazione contabile e la presenza di fatturazioni per operazioni inesistenti sia per i clienti che per i fornitori.
La Commissione tributaria Provinciale di Firenze accoglieva solo parzialmente il ricorso, con particolare riferimento alla detraibilità al 50% delle spese di pubblicità.
L’Amministrazione presentava, appello e ribadiva l’inapplicabilità delle agevolazioni tributarie previste per le associazioni sportive dilettantistiche, anche in considerazione della mancata predisposizione del rendiconto economico finanziario, come invece previsto dall’art 148, comma 8, lett. d) del TUIR, peraltro, l’Agenzia, evidenziava che l’associazione non aveva fornito una documentazione idonea ad attestare la realizzazione di proventi esclusi dal reddito imponibile, come affermato dalla giurisprudenza sulla necessaria prova dei presupposti che legittimano l’esenzione. La circostanza che i rendiconti ufficiali erano stati oggetto di furto non costituiva elemento idoneo che poteva giustificare l’associazione ad esimersi dall’obbligo di ricostruire la contabilità ed i registri al fine di dimostrare il diritto ad usufruire del regime agevolato. Inoltre, l’Amministrazione sottolineava che, anche nel caso di riconoscimento della attività sportiva dell’associazione, la detrazione forfettizzata dell’IVA ai sensi dell’art. 74, comma 6 del D.P.R. n. 633/1972 non spettava per l’emissione di fatture per operazioni parzialmente inesistenti non contestate. Per queste ultime operazioni, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di competenza aveva emesso decreto di citazione a giudizio nei confronti dei legali rappresentanti dell’associazione.
La sentenza
Con sentenza 157/29/16 del 2 febbraio la Ctr. Toscana, riteneva infondato l’appello.
La sentenza rimarcava che il giudice di primo grado ha correttamente rilevato che l’associazione era affiliata alla FIGC dal 31 luglio 1966 e iscritta al registro CONI dal 15 giugno 2007. Confermato dalle risultanze processuali, i giudici di secondo grado, rilevavano la sussistenza dell’attestazione del CONI del 30 novembre 2011 il quale certificava che l’associazione è riconosciuta ai fini sportivi come affiliata alla FIGC.
Lo svolgimento di fatto dell’attività dilettantistica determinava, pertanto, l’insufficienza del rilievo formale dell’amministrazione, ovvero il tardivo inserimento, nella denominazione, della dizione “Associazione Sportiva Dilettantistica”. La mancanza formale della dizione richiesta dalla normativa non legittima l’avviso di accertamento.
Infine i giudici rilevano che l’associazione, malgrado il furto subito e regolarmente denunciato, aveva prodotto documentazione anche se parziale che comprovava la propria attività dilettantistica, poiché da come previsto dalla circolare n. 9/E del 24 aprile 2013: “… considerata la particolare rilevanza riconosciuta agli enti sportivi dilettantistici,si ritiene che la mancata redazione del rendiconto in argomento non determini, di per sé, l’inapplicabilità della disposizione di esclusione dall’IRES per i proventi realizzati (v. articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999) e non rilevati nel più volte citato rendiconto, sempre che, in sede di controllo, sia comunque possibile fornire una documentazione idonea ad attestare la realizzazione dei proventi esclusi dal reddito imponibile.”
Conclusione
Il rendiconto permane uno strumento di trasparenza e di controllo della gestione economica e amministrativa di un’associazione e la non presenza non preclude i benefici fiscali, salvo poter dimostrare con documenti idonei l’operatività finanziaria e la reale vita associativa con la presenza dei verbali del libro soci la corretta convocazione delle assemblee ed ogni altra documentazione a supporto della reale attività dilettantistica dell’associazione.