L’ASD mantiene la sua legittimità anche in presenza di inadempimenti formali

Quando l’associazione sportiva dilettantistica è certificata dall’iscrizione nel registro CONI non perde la sua legittimità a causa del mancato rispetto di adempimenti formali. Così si è espressa la Ctp Varese, Sentenza 219/3/2018.

Quotidiano Fisco – 2 novembre 2018

L’Asd mantiene i benefici anche se non rispetta gli adempimenti formali

di Ferruccio Bogetti e Filippo Cannizzaro

Il mancato rispetto degli adempimenti formali non legittima la perdita della qualifica di associazione sportiva dilettantistica (Asd). Infatti la natura sportivo-dilettantistica è certificata dall’Iscrizione nel Registro nazionale delle associazioni tenuto presso il Coni. Al più, la violazione di tali aspetti, tra cui il principio di democraticità – può comportare la decadenza delle agevolazioni fiscali, e non la perdita della qualifica di ente non commerciale. Così la Ctp Varese, sentenza 219/3/2018 (clicca qui per consultarla).

La decisione

È infondata la tesi del fisco secondo cui l’Asd perde la qualifica di Ente non commerciale, e quindi le agevolazioni previste dalla legge 398/1991, siccome, a seguito di verifica è emerso che sussistono una violazione del «principio di democraticità», un esiguo numero di associati, una scarsa partecipazione alla vita sociale degli stessi. Inoltre l’assemblea è stata convocata in modo non formale solo una volta l’anno e mancano documenti associativi, quali atto costitutivo, registro documentazione passiva, libro soci.

È invece valida la tesi dell’associazione sportiva dilettantistica. Le violazioni contestate dall’erario non possono determinare la perdita della qualifica di ente non commerciale dato che trattasi di elementi non sufficienti, dato che la stessa è affiliata al Coni. In secondo luogo, la scarsa partecipazione alla vita sociale degli associati, così come presunta violazione del «principio di democraticità» non sono elementi sufficienti. Difatti l’eventuale violazione del principio di democraticità determina la perdita dell’agevolazione fiscale disposta dal terzo comma dell’articolo 148 del Tuir, secondo cui non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti. Tant’è che la circolare ministeriale numero 9 del 8 febbraio 2013 prevede che la violazione di obblighi statutari volti all’attuazione di tale principio, può comportare la perdita delle agevolazioni fiscali, ma solo se non è possibile dimostrare la natura no profit dell’ente.

La vicenda

I funzionari dell’agenzia fiscale effettuano una verifica nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica relativa all’esercizio 2012. Da Pvc notificato nel marzo 2017 emerge che l’Ente non ha dato seguito a vai adempimenti cui era tenuto (mancato invio modello Eas, scarsa attività sociale, mancato rispetto del principio di democraticità). Sulla scorta di tale pvc, l’Amministrazione emette accertamento attraverso il quale ricupera maggiore Ires e Irap con conseguente inapplicabilità della legge 398/1991 e perdita della qualifica di «ente non commerciale». L’Asd si oppone alla pretesa con ricorso in Ctp notificato nel gennaio 2018: sostiene che le inadempienze sono solo formali, che l’attività istituzionale è stata eseguite e che, pertanto, non è fondata la ripresa erariale e quindi la perdita della qualifica di ente non commerciale.

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Ctp Varese 219-3-2018

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