L’applicabilità delle procedure fallimentari al non profit
Il caso sottoposto all’attenzione del Giudice di legittimità concerne un ente associativo operante nel settore della formazione professionale con entrate costituite sia da contributi pubblici che da corrispettivi privati.
Nell’ordinanza in commento (n. 4418/2022 del 10.02.2022), la Corte di Cassazione pone l’accento sul requisito (oggettivo) delle modalità commerciali ravvisate, nel caso di specie, nell’assenza di gratuità nell’erogazione della prestazione e nell’attitudine dell’Ente stesso a conseguire un risultato economico.
Fonte: Euroconference News – di Guido Martinelli – 29 Marzo 2022
L’applicabilità delle procedure fallimentari al non profit