La variazione del legale rappresentante all’ufficio è adempimento obbligatorio per non essere solidalmente responsabile
Una asd non riconosciuta è tenuta a comunicare all’Amministrazione finanziaria la variazione del legale rappresentante tramite apposito modello, mostrando gli atti deliberativi che hanno comportato tale variazione; in caso contrario essi saranno ritenuti agli occhi di terzi investiti dei poteri di rappresentanza legale e pertanto responsabili solidalmente con l’asd non solo, saranno responsabili anche coloro che, pur non avendo mai ricoperto la carica di legale rappresentante, agiscano in nome e per conto dell’associazione stessa generando l’affidamento nei terzi. Questo quanto stabilito dalla Cassazione con sentenza n. 1028/2024 depositata il 10/01/2024.
Il legale rappresentante di una asd non riconosciuta veniva raggiunto da due avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2006 e 2007 relativi a IRES, IRAP e IVA in qualità di Presidente pro-tempore.
Lo stesso impugnava gli atti di fronte alla Commissione provinciale competente deducendo che l’Agenzia non aveva tenuto conto che lo stesso non ricopriva più la carica di legale rappresentante, pertanto, stante questa circostanza che non era nota all’agenzia e presa in considerazione, gli atti erano da ritenersi nulli.
La Ctp respingeva l’appello che però veniva accolto nel secondo grado di giudizio dalla Commissione Regionale ritenendo che nulla valeva la circostanza che all’agenzia non fosse stata comunicata la variazione del cambio di legale rappresentante, essendo la stessa fatta alla Federazione sportiva di riferimento e peraltro, l’incombenza di comunicare l’avvenuta nuova rappresentanza rimaneva un onere a carico del nuovo legale rappresentante.
L’agenzia resisteva e depositava le proprie memorie di fronte ai giudici di Cassazione i quali accoglievano il ricorso, seppur parzialmente.
Secondo i giudici “l’Amministrazione finanziaria procede ad attività istruttoria partecipata (verifica) nei confronti di un’associazione non riconosciuta (qual è, salve emergenze contrarie, un’associazione sportiva dilettantistica), con l’assistenza di colui che formalmente le risulti essere il legale rappresentante dell’associazione, anche quando il medesimo dichiari, in sede di operazioni, di essere cessato dalla carica, giacché, in difetto di denunce di variazione, spetta a chi assume siffatta circostanza fornirne inequivoca dimostrazione mediante la produzione degli atti associativi corrispondenti”.