La trasmissione del modello EAS costituisce non un obbligo ma un onere
Si ricorda che gli enti di tipo associativo, al fine di conservare le agevolazioni di non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’iva sui corrispettivi, quote e contributi di cui all’articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e di consentire gli opportuni controlli, per una più ampia informazione e conoscenza delle associazioni e dei soggetti assimilati, sotto il profilo fiscale, con l’obiettivo di tutelare le vere forme associazionistiche, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate entro sessanta giorni dalla data di costituzione dati e notizie rilevanti ai fini fiscali con l’invio del modello EAS come approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 settembre 2009, in applicazione del disposto dell’articolo 30 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Durante il question time alla Camera dei Deputati del 29 settembre 2016 , l’Agenzia delle Entrate rispondeva ad un’interrogazione parlamentare 5/09617 dei deputati Pisano e Pesco del Movimento 5 Stelle in merito al modello EAS.
Gli interpellanti rilevano che molte informazioni richieste agli enti di tipo associativo dall’Agenzia delle entrate con il modello EAS ai sensi dell’articolo 30 DL n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009, al fine di poter beneficiare del regime fiscale agevolato di cui all’art. 148 del TUIR ed all’art. 4 DPR 633/1972, siano già in possesso dell’Amministrazione finanziaria.
Ciò premesso, l’interrogante chiede di voler assumere iniziative, anche di carattere normativo, affinché vengano stralciate dal modello EAS , tutte le domande attinenti ad informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche, nonché per far decorrere il termine di invio del modello dall’inizio dell’attività decommercializzata anziché dalla data di costituzione dell’ente.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, rileva che la trasmissione del modello, in via generale, costituisce non un obbligo, ma un onere a carico degli enti non commerciali di natura associativa che intendono fruire delle disposizioni di favore previste dagli articoli 148 del TUIR e 4 DPR n. 633 del 1972, e che tale onere è previsto anche per gli enti associativi che non percepiscono contributi specifici, ma si limitano a riscuotere quote o contributi associativi.
In relazione alla richiesta di eliminare dal modello tutte le informazioni rinvenibili negli atti costitutivi e negli statuti registrati presso l’Agenzia delle Entrate, osserva che il trattamento di favore applicato agli enti associativi, come previsto dal comma 8 dell’articolo 148 del TUIR, si applicano alle associazioni a condizione che abbiano redatto l’atto costitutivo o lo statuto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata. Tale condizione non riguarda gli enti associativi che, pur beneficiando della disposizione del comma 1, non si avvalgono del regime agevolativo. Pertanto, questi ultimi enti potrebbero non aver redatto lo statuto in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata. Inoltre sono già consentite forme semplificate di redazione del modello EAS per tutti gli enti i cui dati sono disponibili presso pubblici registri o amministrazioni pubbliche.
Infine, conclude la risposta all’interrogazione, è comunque consentito all’ente associativo che non abbia presentato il modello EAS nei termini previsti di fruire fin dalla data di costituzione dei benefici fiscali ad essi riservati, inoltrando il modello entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile vale a dire, la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione, mediante la c.d. “remissione in bonis” versando contestualmente una sanzione pari a euro 258,00.