La tenuta della contabilità separata non implica due bilanci d’esercizio
Ai fini dello svolgimento dei controlli è necessario che la contabilità sia “separabile”, ovvero si riesca ad individuare facilmente l’attività commerciale e l’attività istituzionale svolta dall’ente, questo quanto stabilito dalla Cassazione con Sentenza n. 25628/21 depositata il 22/09/2021.
Un’associazione sportiva dilettantistica era oggetto di una verifica fiscale per gli anni di imposta 2006, 2007 e 2008 ai fini Ires, Irap, e Iva conclusasi con l’emissione di due Pvc e a cui facevano seguito due avvisi di accertamento. L’ufficio contestava tra le altre cose, l’irregolarità della tenuta della contabilità tale da non consentire la distinzione tra attività istituzionale e commerciale.
La contribuente procedeva in primo luogo con la definizione agevolata delle sanzioni e ricorreva di fronte al giudice di primo grado per la maggiore iva dovuta e la CTP accoglieva il ricorso.
L’Agenzia ricorre avverso la sentenza e la CTR lo accoglie confermando la legittimità degli atti impositivi.
L’asd pertanto ricorre in Cassazione adducendo, tra i motivi, l’errata interpretazione dell’art. 144 del Tuir da parte della CTR sull’irregolarità della tenuta della contabilità tale da non consentire la distinzione tra attività istituzionale e commerciale, che sarà oggetto della presente analisi.
La CTR infatti ha respinto tale motivo dando ragione alle entrate concludendo che l’obbligo di tenuta di contabilità distinte si sostanzia nella tenuta di due bilanci di esercizio distinti, interpretazione non confermata dai Giudici di Cassazione.
A parere della Corte, come già esposto in altre sentenze, il requisito della contabilità separata non implica la tenuta di due distinti bilanci ma prevede la separazione dell’attività commerciale eventualmente svolta dall’ente al fine di renderla più trasparente ed evitare la commistione con l’attività istituzionale nonché di facilitare la qualificazione dell’ente. È sufficiente la redazione di un unico rendiconto purché sia separabile la contabilità derivante dall’attività commerciale.
Il motivo pertanto si ritiene fondato e la Corte rimanda alla CTR al fine di provvedere sulle spese di giudizio.
Cassazione Sentenza n. 25628 del 22.09.2021