La SS Lazio è soggetto passivo per l’imposta sulla pubblicità dello stadio

La società di calcio è responsabile del pagamento della imposta per la pubblicità all’interno dello stadio anche se ha dato il servizio in appalto. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 34391 depositata oggi, accogliendo il ricorso di “Roma capitale” contro la “SS Lazio Spa”. La vicenda parte da un avviso di accertamento notificato alla società sportiva per il mancato versamento dell’imposta sulla pubblicità per l’anno 2005. A seguito di un contenzioso, la Ctr Lazio, nel 2012, dichiarò l’avviso illegittimo in quanto l’assegnazione della gestione dell’attività pubblicitaria, durante gli eventi sportivi all’interno dello stadio Olimpico, era stata data a un terzo, la società “Sport +”. La SS Lazio, dunque, non era tenuta al pagamento dell’imposta…

Analoga decisione aveva interessato l’Associazione Sportiva Roma S.p.A. per l’esposizione della pubblicità all’interno dello stadio Olimpico per gli anni 2004 e 2005, sempre affidato a società terza. La Corte Suprema richiamando tale sentenza precisava che pure la “SS Lazio Spa” era responsabile in via solidale al versamento dell’imposta pubblicitaria al Comune di Roma.

Cassazione Sentenza n. 34391 del 15 novembre 2021

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