La Sponsorizzazione: opportunità o espediente?

Proseguono i casi di contenziosi tra l’Amministrazione finanziaria ed imprese che investono in promozione del proprio prodotto attraverso sponsorizzazioni o pubblicità ad associazioni e società sportive.

Un caso che fa giurisprudenza è stato oggetto di analisi da parte del Ctp di Firenze, il quale ha emesso sentenza n° 969/06/2014 questa volta non a favore della società oggetto di contestazione.
Il caso affrontato tratta di contratti di sponsorizzazione posti in essere tra una società in accomandita semplice, operante nel settore dei rottami, una società a responsabilità limitata quale socio accomandante della prima e due associazioni sportive dilettantistiche.
La contestazione posta in essere dal pvc è la mancata inerenza delle spese di pubblicità con la produzione dei ricavi, in quanto, attraverso un’analisi della clientela essa è individuabile in poche grandi industrie a livello nazionale e non può ottenere un incremento attraverso la sponsorizzazione del marchio nell’ambito di manifestazioni sportive che coinvolgono un gruppo ristretto di persone e hanno una portata locale.
Da cui la sintetica l’interpretazione: è possibile operare la deduzione delle spese di pubblicità e/o sponsorizzazione qualora queste siano indirizzate a un pubblico che potenzialmente possa acquisire il prodotto o il servizio promosso dall’associazione o società sportiva dilettantistica.
L’Agenzia delle Entrate, non potendo contestare l’emissione di fatture di sponsorizzazione e pubblicità, soprattutto quando tali operazioni sono considerate formalmente corrette, entra nel merito del reale rapporto tra azienda e società o associazione sponsorizzata per valutare l’inerenza del costo e la correlazione con la produzione ricavi.
Pertanto occorre prestare molta attenzione quando si pongono in essere contratti di sponsorizzazione in quanto occorre valutare accuratamente i vari aspetti che lo compongono, quali il corrispettivo, l’esposizione e pubblicizzazione del marchio nell’ambito della manifestazione sportiva.
Un caso similare a questo e piuttosto recente, contestava il costo elevato sostenuto dallo sponsor per la pubblicizzazione del marchio mediante l’apposizione del logo sulle autovetture sportive inserito in una miriade di altri loghi che ne limitano di molto visibilità e conseguentemente la possibilità che tale sponsorizzazione incrementi il fatturato della società. Particolare rilevanza è da attribuirsi anche alla dimensione del logo, poiché diventa evidente che l’apposizione di un marchio di pochi centimetri quadrati non possa giustificare l’esborso di un consistente importo, anche a seguito di regolare contratto di sponsorizzazione e pubblicità.

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