La spesa per un evento sportivo da parte del Comune non è da intendersi come investimento
Un Comune ha interpellato la Corte dei conti per conoscere se la spesa per una manifestazione sportiva sia classificabile come oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale, pertanto come investimento finanziabile con il ricorso all’indebitamento. La Corte dei conti, sezione di controllo della Puglia, con la delibera n. 84/2019, ha affrontato il tema della natura di investimento di una spesa con ricorso al debito.
Nel caso di specie, si ricava che una manifestazione sportiva, seppur importante anche con relativi benefici economici e d’immagine in favore del Comune e del territorio, gli investimenti non possono essere qualificabili in termini di contabilità pubblica.
Quotidiano Enti Locali – Il Sole 24 Ore – 17 ottobre 2019
La spesa per un evento sportivo non è classificabile come investimento finanziabile con il debito
di Luciano Cimbolini
La Corte dei conti, sezione di controllo della Puglia, con la delibera n. 84/2019, ha affrontato il tema della natura di investimento di una spesa e, dunque, del ricorso al debito per il relativo finanziamento.
Il quesito
Un Comune, visti i risvolti finanziari e contabili che derivano dalla qualificazione di una spesa come investimento, sia sotto il profilo dall’allocazione contabile, sia in termini di equilibri di bilancio, sia per il suo possibile finanziamento con il ricorso al credito (impossibile, invece, in caso di spesa corrente), ha chiesto alla Corte se la spesa per una manifestazione sportiva sia classificabile come «oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale» e, dunque, come investimento finanziabile con il ricorso all’indebitamento, in quanto inclusa nell’elenco dell’articolo 3, comma 18, della legge 350/2003 (legge finanziaria 2004), senza incorrere nel divieto dell’articolo 119, comma 6, della Costituzione.
La spesa per la manifestazione sportiva (di grande impatto per l’economia del territorio) secondo il Comune, si compone di diverse tipologie, tra cui le commissioni a favore di soggetti titolari degli eventi sportivi internazionali e le spese connesse con l’organizzazione. I costi, sebbene correnti, sarebbero capitalizzabili in quanto riferibili a beni immateriali dell’attivo patrimoniale, conseguentemente contabilizzati registrando l’incremento nella parte attiva dello stato patrimoniale stesso.
La Sezione, nel ritenere inammissibile il quesito, poiché relativo a una specifica vicenda gestionale, tuttavia, per la rilevanza della materia, ha comunque fornito alcune considerazioni che, senza dubbio, escludono la qualificazione come investimento della spesa per manifestazioni sportive seppur di rilevanza internazionale.
La norma di riferimento
L’articolo 3 della legge 350/2003 ha definito le spese d’investimento e rientrano della fattispecie:
a) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati residenziali che non;
b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
c) l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
d) gli oneri per beni immateriali a utilizzo pluriennale;
e) l’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
g) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore della Pa;
h) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all’erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata;
i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.
I beni immateriali a utilizzo pluriennale
Secondo la Corte, un parametro utile definire il concetto di beni immateriali a utilizzo pluriennale si trova nel principio contabile applicato sulla contabilità economico-patrimoniale nell’allegato n. 4/3 del decreto legislativo 118/2011 che rimanda al codice civile (articolo 2424-bis, comma 1) e al documento n. 24 Oic (immobilizzazioni immateriali). Quest’ultimo afferma che le immobilizzazioni immateriali sono attività normalmente caratterizzate dalla intangibilità. Esse sono costituite da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo, ma manifestano i benefici economici in un arco temporale di più esercizi e comprendono oneri pluriennali (costi di impianto e di ampliamento; costi di sviluppo), beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno; concessioni, licenze, marchi e diritti simili), avviamento; immobilizzazioni immateriali in corso e acconti. I beni immateriali sono beni non monetari, individualmente identificabili, privi di consistenza fisica, di norma rappresentati da diritti giuridicamente tutelati quali brevetto industriali, diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, concessioni, licenze, marchi e simili. Sono capitalizzabili, nel limite del valore recuperabile del bene, solo i costi sostenuti per l’acquisto o la produzione di nuovi beni immateriali (costi originari) e per migliorare, modificare, o rinnovare beni immateriali già esistenti, purché producano un incremento significativo e misurabile di capacità, di produttività ovvero ne prolunghino la vita utile. La Corte, inoltre, ricorda che, in termini di contabilità pubblica, spesa per d’investimento e spesa in conto capitale non sono sinonimi. La Sezione delle Autonomie (delibera n. 30/2015) ha precisato che la nozione di spesa di investimento è più restrittiva di quella di spesa in conto capitale, poiché include solo le erogazioni di denaro pubblico cui faccia riscontro l’acquisizione di un nuovo corrispondente valore al patrimonio dell’ente. Di recente, le Sezioni Riunite (sentenza 23/2019, sul Quotidiano degli enti locali e della Pa del 2 agosto) ha ribadito che mentre la spesa di investimento comporta la trasformazione di capitale finanziario in capitale reale a utilità pluriennale intestato alla collettività, la spesa in conto capitale può consistere in una utilità durevole, senza che si abbia necessariamente tale trasformazione.
La decisione
Per i giudici pugliesi, la possibilità di classificare la spesa per una manifestazione sportiva come oneri per beni immateriali a utilizzo pluriennale e, dunque, come investimento finanziabile con il debito, è subordinata alle condizioni (possibilità di identificazione individuale del bene; titolarità del bene in capo all’ente; produzione, da parte dei costi sostenuti, di un incremento significativo e misurabile di produttività ovvero di un prolungamento della vita utile del bene) alla cui ricorrenza la contabilità economica ammette l’iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni immateriali. In altre parole, è necessario che dall’operazione derivi un aumento di valore del patrimonio immobiliare o mobiliare, cioè un aumento della ricchezza dell’ente, rilevabile contabilmente attraverso la rappresentazione del suo stato patrimoniale. Da queste conclusioni, si ricava che una manifestazione sportiva, seppur importante, e i relativi benefici economici e d’immagine in favore del Comune e del territorio, non possono essere qualificabili investimenti in termini di contabilità pubblica.
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