La società versa i contributi anche se il calciatore rinuncia allo stipendio

In ambito sportivo professionistico può accadere che atleti e tecnici rinuncino a stipendi già maturati e non ancora corrisposti per svincolarsi al fine di potersi trasferirsi in altri club più prestigiosi e avendone un trattamento economico più vantaggioso. Al verificarsi di tale evenienza ci si trova di fronte ad un rilevante problema: i contributi previdenziali e assistenziali dovuti sulle retribuzioni maturate e non ancora corrisposti devono essere versati dalla società anche se i soggetti citati hanno cambiato squadra?
In merito l’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di avere chiarimenti, sul trattamento retributivo delle Società professionistiche, in ordine all’ipotesi in cui “calciatori e tecnici rinuncino a stipendi già maturati e non ancora corrisposti per svincolarsi in tempi rapidi dalla società e trovare ingaggio altrove”.
La Direzione Generale dell’Attività Ispettiva del Ministero è intervenuta con la risposta all’Interpello n. 26/2015.
Al fine di rispondere, al quesito posto, il Ministero del Lavoro analizza il disposto della Legge n. 91/1981, conosciuta come legge sul professionismo sportivo, e, che: all’art. 2 qualifica l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI, all’art. 3 evidenzia le prestazione a titolo oneroso dell’atleta che costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, all’art 4 che disciplina il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso mediante assunzione e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive e per quanto riguarda il trattamento retributivo, lo stesso è e concordato con il contratto tra atleta e società, alla quale spettano secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all’accordo stipulato, dalla federazione sportiva nazionale e i rappresentanti delle categorie interessate.

Nel prosieguo dell’Interpello il Ministero del Lavoro “ritiene utile richiamare il principio espresso dal consolidato orientamento giurisprudenziale, in virtù del quale il lavoratore non può disporre dei profili contributivi che l’ordinamento collega al rapporto di lavoro, tenuto conto che l’obbligazione previdenziale insorge esclusivamente tra datore di lavoro, soggetto obbligato, ed Istituto, titolare della posizione attiva creditoria; il lavoratore, dunque, rispetto all’obbligazione in esame risulta terzo ed esclusivamente beneficiario della prestazione (Cass., sent. n. 9180/2014)”, con la conseguenza “che l’obbligo contributivo del datore di lavoro sussiste indipendentemente dalla circostanza che siano stati in tutto o in parte soddisfatti gli obblighi retributivi nei confronti del lavoratore, ovvero che quest’ultimo abbia rinunciato ai suoi diritti, in quanto l’Istituto, titolare del diritto di credito contributivo, non può in alcun modo essere pregiudicato da atti dispositivi di terzi, quali nella specie i lavoratori”. In conclusione la risposta all’Interpello afferma che “si ritiene che nell’ipotesi in cui calciatori e tecnici professionisti rinuncino a stipendi già maturati e non ancora corrisposti, la società sportiva/datore di lavoro sia comunque tenuta ad assolvere agli obblighi contributivi nei termini di legge con riferimento al trattamento retributivo complessivo non erogato stabilito nel contratto individuale, nonché a versare l’ulteriore contributo al Fondo di accantonamento, come sopra precisato”.
Inoltre le società sportive sono tenute a corrispondere anche il contributo al Fondo di accantonamento per indennità di anzianità al termine dell’attività sportiva, come previsto dall’art. 4 della citata legge 91/1981

In sintesi Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che l’obbligo dei versamenti contributivi, sono in ogni caso a carico della società sportiva anche nell’evenienza della risoluzione contrattuale da parte dell’atleta i tecnico e a nulla rileva, per l’Ente creditore del diritto contributivo che questi ultimi siano causa della rinuncia dei propri diritti.
In ogni caso l’Ente pubblico vuole sempre riscuotere!

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