La Società sportiva è soggetto passivo per l’imposta sulla pubblicità dello stadio
A distanza di pochi giorni la Corte di Cassazione con Sentenza n. 37364 del 30 novembre 2021 ha nei fatti replicato la Sentenza della stessa Corte n. 34391 del 15 novembre 2021 relativa alla controversia tra Roma Capitale contro la “SS Lazio Spa”. La vicenda anche questa volta parte da un avviso di accertamento notificato alla società sportiva per il mancato versamento dell’imposta sulla pubblicità per l’anno 2004.
Il fatto: La Società sportiva Lazio aveva affidato a società esterna la gestione dell’attività pubblicitaria, durante gli eventi sportivi all’interno dello stadio Olimpico.
La Cassazione, analogamente alla sentenza precedente confermava che il pagamento della imposta per la pubblicità all’interno dello stadio è a carico della società sportiva in quanto proprietaria del mezzo pubblicitario.
Analoga decisione aveva interessato l’Associazione Sportiva Roma S.p.A. per l’esposizione della pubblicità all’interno dello stadio Olimpico per gli anni 2004 e 2005, sempre affidato a società terza. La Corte Suprema richiamando tale sentenza precisava che pure la “SS Lazio Spa” era responsabile in via solidale al versamento dell’imposta pubblicitaria al Comune di Roma.