La società deve provare i “valori di mercato” in sede di giudizio
L’onere della prova in tema di applicazione del valore normale dei beni nelle operazioni con controllate estere, cd “transfer pricing” grava sul contribuente, questo quanto stabilito dalle sentenze 26695/22 e 26698/22 depositate il 12 settembre 2022.
La nota casa automobilistica Ferrari S.p.A. veniva raggiunta da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2004 ai fini Ires e ai fini Irap, seppur trattate in due sentenze differenti, dall’Agenzia delle Entrate contestando alla società di aver applicato nelle operazioni con proprie controllate estere, in particolare con la statunitense Ferrari NA (North America) Lmt, facente parte del medesimo gruppo, prezzi inferiori al “valore normale”, in violazione dell’articolo110, comma 7, del Dpr n. 917/1986 (TUIR).
La Ferrari S.p.A. vince nei primi due gradi di giudizio in quanto i giudici avevano ritenuto che la norma in tema di transfer pricing, costituisse clausola antielusiva, per cui «con adeguata motivazione», aveva rilevato che l’Amministrazione non aveva assolto all’onere della prova dell’elusione fiscale attribuita alla società ricorrente, per avere praticato alle consociate estere prezzi inferiori al valore normale.
La Cassazione accoglie il ricorso delle Entrate ritenendo che la disciplina (articolo 110, comma 7, Tuir) finalizzata alla repressione del fenomeno economico del “transfer pricing”, cioè dello spostamento dell’imponibile fiscale in seguito ad operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti, “non richiede di provare, da parte dell’amministrazione, la funzione elusiva” bensì la sola esistenza di “transazioni” tra imprese collegate a un prezzo apparentemente inferiore a quello normale. Grava dunque sul contribuente, l’onere di dimostrare che tali “transazioni” sono intervenute per valori di mercato da considerare normali, tali essendo i prezzi di beni e servizi praticati in condizioni di libera concorrenza, al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e luogo in cui i beni e servizi sono stati acquistati o prestati e, in mancanza, nel tempo e luogo più prossimi e con riferimento, in quanto possibile, a listini e tariffe d’uso, non escludendosi dunque l’utilizzabilità di altri mezzi di prova.
Per questo motivo viene accolto il ricorso delle Entrate con compensazione delle spese processuali.