La responsabilità del gestore del kartodromo
Durante una prova di guida del proprio kart un pilota era venuto in collisione con il mezzo condotto da altro pilota a seguito dell’urto veniva sbalzato in aria ricadendo pesantemente a terra. Lo scontro era stato prodotto dalla presenza di un’unica via di accesso e di uscita, configurandosi un presunto concorso di colpa. La Cassazione con Ordinanza n. 40991-21 sancisce che un conto è che gli utenti sapessero dell’esistenza di una sola via di accesso, altro è che essi fossero in grado di comprendere la pericolosità trattandosi peraltro di utenti amatoriali, fatto di cui era perfettamente in grado di conoscere il percorso dell’impianto. Pertanto l’imperizia di un pilota di kart nel causare l’incidente non esclude la responsabilità del gestore del kartodromo non a norma.