La prova documentale e fotografica delle spese di pubblicità sostenute, tutelano il contribuente in caso di verifica

di Alessandra Bozzo

La testimonianza circa l’esistenza di costi, dimostrata tramite prove fotografiche e documentali, difendono il contribuente dal recupero a tassazione. Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 21225/21 depositata il 23 luglio 2021.

L’Agenzia dell’Entrate emetteva avviso di accertamento per gli anni di imposta dal 2006 al 2009 “a seguito di una complessa indagine che consentiva di scoprire un sistema frodatorio e fittizio di fatture per operazioni di sponsorizzazione” i quali disconoscevano i costi sostenuti per pubblicità dedotti per operazioni inesistenti recuperandoli a tassazione ai fini Iva, Ires ed Irap.

La CTP accoglieva il ricorso del contribuente, la CTR confermava quanto stabilito nel primo grado di giudizio e l’Agenzia depositava infine ricorso di fronte alla Corte adducendo la violazione e la falsa applicazione degli art. 109 Tuir, art. 19 Testo Unico Iva, e artt. 116, 2697 (dell’onere della prova), 2727 (delle presunzioni) e 2729 (delle presunzioni semplici) del codice civile in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c..

L’Agenzia sosteneva che la CTR non avesse rispettato il riparto dell’onere della prova in relazione alla contestazione delle spese e che la sovrafatturazione derivasse dall’inesistenza dei costi fittiziamente sostenuti dal Motorsport sponsorizzato.

Tali motivi risultano infondati in quanto il contribuente ha assolto all’onere probatorio dell’effettività delle spese di sponsorizzazione fornendo sia la prova formale, fatture e bonifici, sia la prova fotografica e documentale.

La Corte pertanto rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia al pagamento delle spese processuali.

Cassazione Ordinanza n. 21225 del 23 luglio 2021

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