La presunzione legale assoluta sulle spese di pubblicità annulla le pretese delle Entrate
di Alessandra Bozzo
Le spese di pubblicità che godono di presunzione legale assoluta non possono essere oggetto di contestazione da parte dell’Ufficio. Questo quanto stabilito dalla Cassazione con Sentenza n. 13793/20 depositata il 6 luglio 2020.
Un contribuente ricorreva di fronte alla CTP avverso un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate per tassazione ai fini Irpef, Irap e Iva per l’anno d’imposta 2008 di costi di pubblicità ritenuti dall’Ufficio non deducili poiché non inerenti e antieconomici. Il ricorso risulta fondato e l’avviso di accertamento viene annullato.
L’Agenzia propone controricorso di fronte alla CTR la quale accoglie in appello le motivazioni e annulla la decisione di primo grado ed escludeva la deducibilità dei costi rilevando l’antieconomicità dei costi poiché il peso che tali spese avevano sul reddito complessivo dell’impresa non trovavano riscontro in un incremento dei ricavi e non rispettavano i criteri di coerenza ed economicità.
Il Contribuente ricorre in Cassazione basandosi su un unico motivo, ovvero la violazione e la falsa applicazione dell’art. 90 comma 8 Legge 289/2002, ossia la inosservanza della presunzione legale assoluta circa la deducibilità delle spese di pubblicità.
Tale presunzione si basa sul possesso congiunto di 4 requisiti ossia che il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva, sia rispettato il limite di spesa annuo (200.000 euro), la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine e i prodotti dello sponsor e che il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.
La CTR, escludendo i costi per difetto di inerenza richiesto dall’art. 109 Tuir sulla base della non congruità e antieconomicità non si è uniformata ai principi di cui all’art. 90, comma 8, Legge 289/2002 pertanto il motivo è da ritenersi fondato.
La Corte accoglie il ricorso del contribuente e rimanda alla CTR per la liquidazione delle spese.